COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 91  del 04/02/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA POL. ARANOVA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALI

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 91  del 04/02/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA POL. ARANOVA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CERVIGNI SILVIO FINO AL 30. 06. 2010. ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C. U. N. 25 DEL 3. 12. 2009. ( GARA VITINIA  . ARANOVA DEL 22. 11 2009. CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA ROMA )

La  Commissione Disciplinare Territoriale;

Visto il reclamo in epigrafe, con il quale la Pol. Aranova Sporting Club chiede l’ annullamento della sanzione  del calciatore Silvio Cervigni, in quanto dopo l’ espulsione per proteste, non avrebbe colpito il braccio dell’ arbitro, causandogli dolore, poiché si trovava , nella circostanza, distante dal direttore di gara,nel momento in cui veniva richiesto da altri calciatori il motivo dell’ annullamento della rete.

A conforto di quanto sostiene la reclamante trasmette copia del filmato della gara, in cui si nota  la posizione del Cervigni, all’ atto dell’ espulsione, da cui si evince che non risponde al vero quanto gli viene addebitato.

L’ arbitro riporta nel proprio referto e ribadisce anche in sede di audizione che “ al 44 minuto del secondo tempo, dopo aver richiamato ancora una volta verbalmente il Cervigni, questi mi rivolgeva offese per cui ne decretavo l’ espulsione; a quel punto il calciatore Cervigni che si trovava ad una distanza inferiore ad un metro da me, mi colpiva violentemente  la parte inferiore dell’ avambraccio destro che avevo sollevato  con il cartellino rosso in mano. A causa del colpo ricevuto il mio braccio andava ad urtare il viso di un altro calciatore dell’ Aranova che mi stava alle spalle. Di tale episodio  mi dava la responsabilità il Cervigni e nella circostanza mi offendeva ripetutamente. “

Dinanzi a tali dettagliate indicazioni fornite dall’ arbitro, questa Commissione di Disciplina non trova alcun elemento per poter prendere in considerazione la richiesta avanzata di annullamento della sanzione e tra l’ altro non è consentita la visione di filmati per casi del genere. Infatti l’ articolo 35 comma 4 del C.G.S. lo prevede solo nei casi di condotta violenta sfuggiti all’ arbitro,episodio, come già detto, ben riportato dal direttore di gara nel proprio documento.

Purtuttavia questo Organo di Giustizia Sportiva,pur considerando il gesto ed il comportamento del Cervigni, censurabile e deprecabile sotto l’ aspetto sportivo,ritiene che sulla base di una attenta valutazione di tutti gli elementi che hanno caratterizzato l’ intero episodio ( il gesto  di colpire l’avambraccio dell’ arbitro mentre esibiva il cartellino rosso ed il susseguirsi di comportamenti offensivi ) può essere configurato come un atteggiamento di grave protesta che non aveva l’ intento però di causare particolari danni all’ arbitro, ed è in considerazione di ciò che ritiene si possa addivenire ad una parziale riduzione della squalifica, onde renderla più equa rispetto all’ effettiva consistenza dell’ episodio stesso.

Conseguentemente

DELIBERA

Di ridurre la squalifica del calciatore Cervigni Silvio dal 30 giugno 2010 al 15 aprile 2010.

La tassa reclamo si restituisce

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