COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 91  del 04/02/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ SAN MICHELE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO D

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 91  del 04/02/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETA’ SAN MICHELE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PALLUZZI FABIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 86 DEL 21.1.2010

(Gara: HERMADA – SAN MICHELE del 17.1.2010 – Campionato I Categoria)

La Commissione Disciplinare

Visto il reclamo in epigrafe

esaminati gli atti ufficiali;

ascoltata, come da richiesta, la Società interessata;

ritenuto che alla luce della precisa descrizione del fatto quale riportato nel referto arbitrale non può riconoscersi a quanto dedotto dalla reclamante;

ritenuta, pertanto, adeguata ed anzi appena congrua la sanzione inflitta al calciatore PALLUZZI dal Giudice Sportivo, questa Commissione Disciplinare

DELIBERA

Di respingere il reclamo in argomento e per l’effetto conferma la squalifica per 3 gare a carico del calciatore PALLUZZI FABIO.

La tassa reclamo va incamerata.

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