COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 93  del 11/02/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE ROTELLA SIMONE AVVERSO IL PROVVEDIMENT

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 93  del 11/02/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DEL CALCIATORE ROTELLA SIMONE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2013 A PROPRIO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 32 DEL 21.1.2010

(Gara:  CITTA’ DI CERVETERI – MONTESPACCATO del 16.1.2010 – Campionato Jun. Prov. Roma)

La Commissione Disciplinare

Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, osserva:

il calciatore ROTELLA SIMONE ha proposto reclamo avverso la decisione con cui il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Roma lo ha squalificato fino al 30.6.2013 per gli episodi che lo hanno visto protagonista nell’incontro in oggetto.

Il ROTELLA ammette di aver spintonato l’arbitro e di avergli rivolto frasi offensive e minacciose, ma di non averlo assolutamente colpito con un pugno.

Le affermazioni della reclamante sono ampiamente contraddette dal rapporto arbitrale – fonte primaria di prova – dal quale emerge che l’interessato, dopo essere stato espulso per offese e spinte all’arbitro, benché trattenuto dai compagni, tentava di raggiungere il Direttore di gara con manate e, divincolatosi, lo colpiva con un pugno ad una spalla, causandogli forte dolore, in successione ripeteva le offese e minacciava gravemente lo stesso arbitro.

Da quanto descritto, appare senz’altro congrua la squalifica inflitta al calciatore ROTELLA dal Giudice di prime cure.

Tanto premesso, questa Commissione

DELIBERA

Di respingere il reclamo avanzato dal calciatore ROTELLA SIMONE e, pertanto, conferma la decisione impugnata.

La tassa reclamo va incamerata.

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