COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 93  del 11/02/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO  DELLA  SOCIETA’ FROSINONE 2000 AVVERSO  IL&n

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 93  del 11/02/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO  DELLA  SOCIETA' FROSINONE 2000 AVVERSO  IL  PROVVEDIMENTO  DI SQUALIFICA  FINO  AL  31/12/2011  A  CARICO  DEL CALCIATORE  FRASCA CLAUDIO  ADOTTATO  DAL  GIUDICE  SPORTIVO  DEL COMITATO PROVINCIALE DI FROSINONE  CON  COMUNICATO  UFFICIALE  N.25 DEL 21/1/10

( Gara:Arpino  – Frosinone 2000 del 16/1/10 -  Camp. JUN. PROV. FR )

La Commissione Disciplinare;

·  visto il reclamo in epigrafe;

·  esaminati gli atti ufficiali;

·  ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; osserva:

La ricorrente lamenta la eccessività della sanzione inflitta al proprio tesserato, dal momento che il giocatore non avrebbe posto in essere alcun comportamento aggressivo nei confronti dell'Arbitro, ma avrebbe soltanto protestato per la sua espulsione, se pur con toni eccessivi. Si è quindi invocata una riduzione della sanzione, ritenuta del tutto sproporzionata rispetto alla realtà dei fatti.

Esaminato il contenuto del referto arbitrale, questa Commissione ritiene che la dinamica dell'episodio in oggetto vada ricostruita come segue: il calciatore Frasca, adirato per l'espulsione, si avvicina all'Arbitro con una mano alzata, nel gesto di volerlo colpire; questi, valutata la pericolosità dell'atteggiamento del giocatore, molto opportunamente indietreggia di alcuni passi, contestualmente il Frasca viene bloccato dai compagni di squadra.

Valutate le fasi dell'accaduto, deve quindi escludersi che, nel caso di specie, vi sia stato un tentativo di colpire l'Arbitro, che non si è perfezionato soltanto perché questi è riuscito a schivare il colpo (manata).

Perché possa parlarsi in concreto di “schivata” occorre infatti:

a) che il gesto di natura violenta (pugno, schiaffo o calcio) abbia completato la sua fase dinamica attraverso il movimento di slancio che lo caratterizza; non bastando, a tal riguardo, il semplice accenno iniziale del gesto, vale a dire il chiudere la mano a pugno o il piegare la gamba;

b)che la schivata, volta ad evitare l'impatto fisico, sia effettuata in maniera repentina ed immediata, contestualmente all'esecuzione del gesto violento, attraverso uno spostamento rapido del corpo che sottragga lo stesso alla traiettoria del colpo.

Non sussistendo, nel caso in esame, dette condizioni, la condotta del giocatore andrà quindi ricondotta nell'ambito di un comportamento gravemente minaccioso e aggressivo: il tentativo di colpire l'Arbitro con una manata non è stato infatti portato a compimento, sia per l'immediato intervento dei compagni che hanno bloccato il giocatore, sia per l'atteggiamento prudente ed opportuno dell'Arbitro, il quale, per evitare ogni possibile contatto, è indietreggiato di alcuni passi.

Ribadita la gravità e l'intollerabilità del comportamento posto in essere dal Frasca, che peraltro, prima di rientrare nello spogliatoio, ha reiterato i suoi atteggiamenti offensivi e minacciosi nei confronti dell'Arbitro, questa Commissione ritiene tuttavia che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo debba essere rivisitata alla luce delle considerazioni di cui sopra, sicché la stessa andrà rapportata alle effettive responsabilità del giocatore.

Tutto ciò premesso e ritenuto

DELIBERA

di accogliere il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica del calciatore FRASCA CLAUDIO dal 31 dicembre 2011 al 30 giugno 2010.

La tassa di reclamo va restituita.

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