COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 97 del 18/02/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ VJS VELLETRI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 97 del 18/02/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ VJS VELLETRI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 7 GARE A CARICO DEL CALCIATORE TIBERTI TOMMASO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 55 DEL 28.1.2010
(Gara: POMEZIA CALCIO – VJS VELLETRI del 24.1.2010 – Campionato Allievi Regionali)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe, con il quale la Società VJS VELLETRI non contesta la sanzione comminata al calciatore LIBERTI TOMMASO, ma chiede che venga addebitata la sanzione al calciatore LEONI DAMIANO, in quanto l’arbitro erroneamente avrebbe trascritto sul proprio rapporto di gara il nominativo del calciatore LIBERTI.
Chiede quindi la ricorrente che venga annullata la squalifica per 7 gare inflitte al calciatore LIBERTI TOMMASO.
Questa Commissione Disciplinare Territoriale, in relazione a quanto richiesto dalla Società VJS VELLETRI, ha ritenuto di ascoltare l’arbitro, il quale ha confermato senza ombra di dubbio che il calciatore a cui sono stati addebitati i gravi episodi è stato il calciatore LIBERTI e non LEONI.
Detto ciò, osservato inoltre che la Società non ha allegato al reclamo alcuna affermazione di responsabilità sottoscritta dal calciatore LEONI, questa Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di respingere il reclamo in argomento confermando, per l’effetto, la squalifica per 7 gare a carico del calciatore LIBERTI TOMMASO.
La tassa reclamo va incamerata.
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