COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 97  del 18/02/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETÀ LIBERTAS CENTOCELLE AVVERSO I PROVV

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 97  del 18/02/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETÀ LIBERTAS CENTOCELLE AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C. U.N. 52 DEL 21. 01. 2010

(GARA LIBERTAS CENTOCELLE - PRO CALCIO DEL 17. 01. 010. CAMPIONATO GIOV. REG.LI ECCELLENZA )

La  Commissione Disciplinare Territoriale;

visto il reclamo in epigrafe, con il quale la soc. Libertas Centocelle ha proposto appello, contestando le decisioni assunte dal competente Giudice Sportivo, riguardanti l’ ammenda di Euro 1.000, l’ inibizione fino al 23.04. 010 al dirigente Cristiani Sergio, la squalifica fino al 25. 01 2011 all’ assistente di parte Gagliazzo Eros, esponendo al riguardo una serie di osservazioni tendenti ad ottenere una mitigazione delle pene inflittegli.

La soc. Libertas Centocelle, nel confermare il contenuto del reclamo originario, in sede di audizione,ha tenuto a precisare preliminarmente, per dimostrare fattivamente un senso di collaborazione, di risarcire i danni provocati al mezzo dell’ arbitro e di non chiedere, così come indicato nel ricorso, la riduzione delle squalifiche per i calciatori Tossici Cristian e D’ Agostino Carlo.

Entrando nel dettaglio del reclamo ci tiene a segnalare l’ evidente stato di stress psico fisico dell’ arbitro per aver diretto due gare nella giornata precedente. Non risulta alla ricorrente che il direttore di gara, al termine della prima frazione di gioco ed al termine sia stato colpito da alcuno, in quanto era protetto ed accompagnato dal Direttore Generale della società e dalle Forze dell’ Ordine.

Per quanto riguarda l’ assistente di parte Gagliazzo Eros la società fa presente che lo stesso, dopo il suo giusto allontanamento per aver colpito con una pallonata un avversario, ha lanciato verso terra la bandierina, in segno di stizza, senza alcuna intenzione di colpire l’ arbitro, anche in considerazione della circostanza che al momento gli volgeva le spalle. Per quanto attiene il dirigente Cristiani Sergio ritiene solamente eccessiva l’ inibizione comminatagli, anche alla luce di analoghi episodi puniti con minore pena dal Giudice Sportivo.

Insiste quindi la società Libertas Centocelle per una rivisitazione dei provvedimenti adottati nei loro confronti, tenuto conto anche delle minacce rivolte dall’ arbitro ai presenti, nel momento in cui si è accorto dei danni alla sua autovettura.

Questa Commissione di Disciplina, dopo aver attentamente vagliato quanto esposto dalla reclamante è passata ad analizzare il contenuto del referto arbitrale. I fatti emersi non c’è dubbio che sono di particolare gravità. Emergono episodi attribuiti ai tifosi locali che, al termine del primo tempo, offendevano e minacciavano l’ arbitro, strattonandolo con violenza, causandogli forte pressione allo sterno, per cui alla fine dell’ incontro era costretto a ricorrere a cure ospedaliere. Anche a fine gara subiva altra aggressione da parte di circa 30 sostenitori, uno dei quali lo spintonava. Rilevava l’ arbitro, che appena uscito dallo spogliatoio, alla presenza delle Forze dell’ Ordine, notava gravi danni alla sua autovettura. Continuando la lettura degli atti ufficiali appare evidente il gesto di colpire l’ arbitro con l’asta della bandierina da parte dell’ assistente Gagliazzo Eros.

Questo Organo di Giustizia Sportiva comparando le due relazioni ha riscontrato diversità nei contenuti. In tali situazioni, come già detto in precedenti occasioni, prevale, rispetto a quanto sostiene la reclamante il contenuto del referto arbitrale che , ai sensi dell’ art. 35 del C.G.S., è da considerarsi fonte unica e privilegiata di prova

Comunque al di là di tutto quanto sopra riportato, si ritiene alla luce di talune parziali osservazioni poste in essere dalla reclamante, ( il fattivo e continuo comportamento del maggior responsabile della società al fine di contenere gli spiacevoli episodi nei confronti dell’ arbitro; l’ ammissione di responsabilità  per i danni provocati al mezzo dell’ arbitro; la decisione  di soprassedere alle riduzioni di squalifiche dei calciatori Tossici e D’ Agostino ) che la sanzione dell’ ammenda possa essere modificata, tenuto anche conto che si tratta di un Campionato Giovanile. E’ altresì accoglibile  la richiesta di diminuzione della pena  per l’ assistente di parte Gagliazzo Eros, in quanto da una attenta lettura si può ragionevolmente sostenere la tesi avanzata dalla reclamante, per cui il gesto, seppur non rispondente ad un sano e corretto comportamento sportivo, può essere però considerato come un atto di grave protesta e che occasionalmente la bandierina gettata in terra raggiungeva l’arbitro, che in precedenza lo aveva giustamente allontanato perchè colpiva con una pallonata un avversario. Per il dirigente Cristiani Sergio si è dell’ avviso che la richiesta della Lib. Centocelle possa essere accolta, tenuto conto che si è trattato di un reiterato comportamento minaccioso, senza l’ intento di causare danni fisici all’ arbitro.

In considerazione di tutto ciò, questa Commissione Disciplinare Territoriale

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo riducendo l’ ammenda ad Euro 600,  con l’ obbligo di risarcimento danni;

di inibire il dirigente Cristiani Sergio fino al 28. 02 2010;

di squalificare l’assistente  Gagliazzo Eros fino al 30.6.2010

La tassa reclamo si restituisce.

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