COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 97  del 18/02/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA A.S.D. REAL CENTOCELLE C5, AVVERSO I PROVVEDIME

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 97  del 18/02/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA A.S.D. REAL CENTOCELLE C5, AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2013 DEL CALCIATORE PROIA DANILO E SINO AL 30.06.2014 DEL GIOCATORE CHILELLI ALDO , ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO, DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA, CON COM. UFF. N.5723 DEL 17.12.2009

(GARA DI CAMPIONATO C5 SERIE D MASCHILE  A.S.D. REAL CENTOCELLE - ROMA CALCETTO DEL 12.12.2009)

La Commissione disciplinare territoriale ;

letto il reclamo in epigrafe;

visti gli atti ufficiali;

sentite come da richiesta le parti interessate;

osserva quanto segue:

- Quanto al calciatore Proia Danilo, questi al 29’ del secondo tempo , in seguito ad un’ammonizione comminatagli per proteste dalla panchina, afferrava l’arbitro per la maglia e lo spintonava facendolo indietreggiare di circa un metro.

Alla notifica del provvedimento di espulsione , tentando di divincolarsi tra i dirigenti che lo trattenevano, proferiva frasi minacciose nei confronti dello stesso direttore di gara.

Inoltre al termine dell’incontro , mentre l’arbitro si apprestava ad uscire dal terreno di gioco, lo colpiva con un calcio al ginocchio sinistro , provocandogli forte dolore e rossore.

- Quanto al n. 13, Chilelli Aldo, questi a fine gara, dapprima spintonava l’arbitro, tanto da fargli perdere l’equilibrio , quindi lo colpiva con un pugno al volto , all’altezza dell’occhio sinistro, causandogli gonfiore e forte dolore .

Nelle stesse circostanze , lo stesso lo insultava reiteratamente rivolgendogli gravi minacce.

Per la Società reclamante interveniva , giusto mandato in calce alla memoria difensiva depositata, il suo procuratore Avv. Alessia Voso, contestando la descrizione dei fatti , come relazionati nel referto dell’arbitro,che a parere della stessa sembra non corrispondere alla realtà degli eventi succedutisi dopo l’incontro.

Ciò la induceva , nel collegamento e nell’articolazione deduttiva di alcune circostanze , ad escludere che il direttore di gara avesse subito alcuna aggressione fisica .

Per tali motivi , oltre alla richiesta avanzata di essere sentita personalmente , chiedeva in via principale, l’annullamento delle squalifiche inflitte ai due tesserati, e in subordine la riduzione “proporzionale”  ed equa delle stesse sanzioni nei confronti dei due calciatori , rispetto alla portata dei fatti di cui trattasi.

Dalle risultanze della sua audizione diretta, si viene ad evidenziare, da parte di questo Organo giudicante , che il procuratore della Società istante , nel precisare le sue conclusioni , apportava ulteriori elementi rispetto alla iniziale genericità introduttiva del ricorso , ed ancora , dando una nuova versione dei fatti, riconduceva l’azione del Sig. Aldo Chilelli in una mera causalità, avendo sempre a dir proprio, quest’ultimo urtato involontariamente un suo compagno di squadra, il quale a sua volta andava a collidere con il direttore di gara.

Così per il calciatore Proia, visto che l’azione ai danni dell’arbitro sembra essere stata posta da un altro soggetto tra l’altro non identificato.

Tale edulcorata versione dei fatti non può essere presa in considerazione , dato che il referto arbitrale non da adito ad altra diversa interpretazione.

Il reclamo non può essere accolto , sia per la chiarezza di quanto doviziosamente riportato nel processo verbale dell’arbitro, (che per l’art. 35 sub 1.1 del C.G.S. ha pieno valore di prova, riguardo al comportamento posto dai tesserati, durante lo svolgimento delle gare), nella indicazione dei giocatori implicati negli atti violenti , secondo il loro diverso grado di responsabilità, che per quanto ribadito e pure ben riassunto , ( anche con la ricostruzione della dinamica), dal direttore di gara durante la sua audizione.

In particolare, le inequivocabili azioni lesive dei due calciatori ai danni della sua persona, caratterizzate inizialmente da atteggiamenti estremamente minacciosi, ( quali poderose spinte e strattonamenti vari), messi in essere fino al concretizzarsi del male ingiusto, provocatogli con il calcio sferrato al ginocchio sinistro da parte del Proia, come del violento pugno al volto inferto dal Chilelli , nonché a seguire, le frasi estremamente gravi e minatorie.

A conferma di tali pericolose vicende è la richiesta avanzata dall’arbitro, dell’intervento dei c.c. che giungevano sul luogo successivamente , e lo stesso intervento dei dirigenti ; evenienze queste che riuscivano a riportare la situazione alla normalità.

In fine , riguardo ai danni fisici subiti dal direttore di gara, questi ribadisce le conseguenze a causa delle incresciose azioni, quale il  forte dolore al ginocchio sinistro e il suo arrossamento , (che implica sicuramente uno stato infiammatorio della zona interessata), come il pugno all’altezza dell’occhio sinistro portato dal Chilelli, che gli provocano forte  dolore e gonfiore.

Tale fenomenologia che accompagna detti gesti, fa intendere e prova l’impeto prodotto da una mirata e diretta azione dell’agente, che non può trovare alcuna scriminante.

Considerato altresì , che i fatti da sanzionare rivestono carattere di particolare gravità, con riferimento che nella fattispecie trattasi di atti estremamente violenti , irriguardosi, che causano nelle circostanze un male ingiusto alla persona, offesa  alla dignità e alle  funzioni arbitrali, a cui ad onor del vero, devono aggiungersi le minacce e gli insulti avanzati dal Chilelli pure successivamente con due email su facebook , consegnate personalmente dal direttore di gara.

Conseguentemente le squalifiche  adottate dal primo Giudice risultano eque e ben proporzionate in relazione alla reale portata della fattispecie;

  DELIBERA

Di respingere il reclamo confermando la squalifica dei calciatori, Proia Danilo sino al 31.12.2013 e quella di Chilelli Aldo al 30.06.2014.

La tassa reclamo versata va incamerata

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