COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 97  del 18/02/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO LA FENICE AVVERSO 

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 97  del 18/02/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO LA FENICE AVVERSO  LA SQUALIFICA FINO AL 30.11.2010 A CARICO DEL CALCIATORE FABRIZI SEBASTIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 25 DEL 21.1.2010

(Gara: ATLETICO LA FENICE – PANTANELLO ANAGNI del 17.1.2010 – Campionato III Categoria Frosinone)

La Società ATLETICO LA FENICE, in sede di reclamo e di audizione diretta, chiede che la sanzione citata in titolo, inflitta al proprio tesserato  FABRIZI SEBASTIANO, sia riconsiderata, ai fini dell’annullamento o riduzione della stessa.

Adduce la reclamante che il gesto principale che ha determinato il pesante provvedimento in parola (cioè consegna nelle mani dell’arbitro, del pallone di gara da parte del FABRIZI, in maniera violenta) deve essere valutato e riportato in una dimensione più realistica rispetto a quanto descritto nel referto arbitrale.

Infatti – a detta della Società – il FABRIZI, nel corso della gara, allorquando era protestato (subendo l’espulsione dal campo)  in occasione della convalida di una rete della squadra avversaria, ha certamente usato parole sconvenienti all’indirizzo dell’arbitro, ma, di contro, non ha assolutamente inteso arrecare nocumento fisico a quest’ultimo, allorquando, a fine gara, gli restituiva – effettivamente con atteggiamento ironico e scortese – il pallone di gara.

Questa Commissione ha proceduto ad una approfondita lettura di tutta la documentazione agli atti, effettuando una attenta ricostruzione degli accadimenti al termine della quale ha tratto il convincimento che il gesto compiuto dal FABRIZI possa essere ricondotto entro limiti di minore gravità.

Infatti, stante la brevissima distanza (20 cm) da cui il suddetto ha consegnato, seppur con modo rude e sgarbato, il pallone all’arbitro, stante le frasi ironiche ma non offensive pronunciate in quel momento dal FABRIZI, si ritiene che nel suo comportamento, senz’altro censurabile e degno di adeguata pena, non si debba intravedere alcun connotato di violenza, ma piuttosto un  atto di scherno, reso ancor più deplorevole per essere stato, precedentemente nel corso dell’incontro, contrassegnato da epiteti irriguardosi verso il direttore di gara.

Nel quadro così come ora ricomposto, questo Organo Giudicante

DELIBERA

Di accogliere il reclamo della Società ATLETICO LA FENICE e, per l’effetto, ridurre la durata della squalifica del calciatore FABRIZI SEBASTIANO dal 30.11.2010 al 31.3.2010.

La tassa reclamo va restituita.

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