COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 97  del 18/02/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ AURORA VODICE SPORT CLUB  AVVERS

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 97  del 18/02/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETA’ AURORA VODICE SPORT CLUB  AVVERSO IL RISULTATO DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 89 DEL 28.1.2010

(Gara: CALCIO SABAUDIA – AURORA VODICE SPORT CLUB del 10.1.2010 – Campionato II Categoria)

La Commissione Disciplinare

Visto il reclamo in epigrafe;

esaminati gli atti ufficiali;

ascoltata, come da richiesta, la Società interessata la quale ribadisce quanto riportato nel reclamo originario in cui sostiene l’irregolare partecipazione alla gara del calciatore CASCHERA MARCO, in quanto espulso nella precedente gara del 6.1.2010 BELLA FARNIA – CALCIO SABAUDIA, avrebbe dovuto scontare la squalifica nella gara oggetto del presente reclamo. A sostegno di quanto sopra, la ricorrente allega DVD della gara in questione;

esaminato il filmato, sembrerebbe che il citato calciatore sia stato allontanato dal direttore di gara.

Sentito  l’arbitro, il quale ha confermato che il calciatore CASCHERA è stato, nel corso della gara, soltanto ammonito e non espulso.

Per quanto sopra, questa Commissione Disciplinare ritiene opportuno al fine di approfondire e perseguire una esatta ricostruzione dei fatti, di inviare gli atti alla Procura Federale, unitamente al DVD affinchè, con idonei strumenti tecnici si possa addivenire ad una compiuta definizione degli occorsi.

Detto cio’, questa Commissione

ORDINA

Di trasmettere gli atti della gara in epigrafe alla Procura Federale.

Nulla sulla tassa reclamo.

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