COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 18/02/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società La Locomotica  Camp. 1°

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 31 del 18/02/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società La Locomotica  Camp. 1° Cat. Gir. M

Gara La Locomotiva/Bresso Calcio del  24/01/2010

CU n. 29 del CRL datato 04/02/2010

La società LA LOCOMOTIVA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha comminato l punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 e l’ammenda di Euro 100,00 lamentando che contrariamente a quanto affermato dal direttore di gara nel proprio rapporto non si era rifiutata di sistemare le misure di una delle porte irregolari.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il reclamo non può trovare accoglimento infatti, come emerge dal rapporto dell’arbitro fonte primaria e privilegiata di prova, si evidenzia chiaramente che la reclamante non ha provveduto a sistemare la regolarità di una porta nonostante gli inviti del direttore di gara.

Alla luce di quanto esposto dall’arbitro nel rapporto di gara le deduzioni svolte dalla reclamante sono mere allegazioni di parte prive di valore probatorio e come tali non possono trovare accoglimento.

Pertanto, la decisione del GS deve essere confermata.

Tanto premesso e ritenuto

RIGETTA

Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.

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