COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 18/02/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società USD Mariano Calcio  Cam

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 31 del 18/02/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società USD Mariano Calcio  Camp. Jun. Reg. Gir. A

Gara Insubria/Mariano Calcio del  27/01/2010

CU n. 29 del CRL datato 04/02/2010

La società MARIANO CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore ARGENTINI Mirko sino all’1/04/2010, chiedendo una riduzione della sanzione inflitta al proprio tesserato.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: come chiaramente descritto nel referto arbitrale, fonte privilegiata di prova, il calciatore sanzionato a fine gara calciava con forza il pallone colpendo al corpo il direttore di gara e proferiva una frase gravemente offensiva. L’arbitro, sentito telefonicamente da Questa Commissione per ulteriori chiarimenti, ha confermato di essere stato colpito dal pallone calciato volontariamente dall’ARGENTINI.

Pertanto, visto la gravità del comportamento tenuto dal calciatore ARGENTINI la sanzione comminatagli dal GS deve ritenersi congrua e meritevole di conferma.

Tanto premesso e ritenuto

RIGETTA

Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.

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