COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 25/02/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Aprile ‘81  Camp. 2^ Ca

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 32 del 25/02/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società Aprile ‘81  Camp. 2^ Cat. Gir. R

Gara Comasina/Aprile 81  del  31.01.2010

CU n. 27 della delegazione di MILANO datato 04/02/2010

La società APRILE 81 ha proposto reclamo avverso le seguenti decisioni del GS: ammenda di Euro 200,00; inibizione del dirigente sig. Riccardo MION sino al 30/06/2010; squalifica del calciatore Alessandro DE ANGELI sino al 31.07.2010 e squalifica del calciatore Matteo COLCIAGO per 5 Gare, lamentando che le sanzioni inflitte sono eccessive rispetto ai fatti accaduti tanto che la partita ha avuto regolare svolgimento senza alcun problema.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari e che la società reclamante no si è presentata avanti questa Commissione nonostante la convocazione per la seduta del 18.02.2010 ore 19,30 dopo aver chiesto di essere ascoltata per esporre le proprie difese, rileva: dall’esame del rapporto arbitrale fonte primaria e privilegia di prova, emerge chiaramente che le sanzioni comminate al MION e al DE ANGELI sono eque e congrue rispetto al comportamento da loro tenuto nei confronti del direttore di gara.

Per quanto attiene invece al comportamento tenuto dal COLCIAGO e descritto sempre nel referto arbitrale si ritiene congruo mitigare lievemente la sanzione inflitta considerata la reiterazione dello stesso. Merita invece di essere confermata l’ammenda comminata alla società in relazione al comportamento tenuto dai propri tesserati.

Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto

RIDUCE

la squalifica del calciatore Matteo COLCIAGO a 4 GARE e conferma per il resto le decisioni del GS, si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.

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