COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 25/02/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società ASD Brugherio Camp. Al
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 32 del 25/02/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società ASD Brugherio Camp. All. Reg. Gir. D
Gara Concorezzese/Brugherio del 31.01.2010
CU n. 29 del CRL datato 04/02/2010
La società BRUGHERIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato l’allenatore sig. Mario MORELLA sino all’11/03/2010, lamentando che il tecnico si è rivolto all’arbitro con linguaggio rispettoso e non volgare sia durante la gara al momento del provvedimento di espulsione, sia al termine della stessa limitandosi a chiedere spiegazioni al direttore di gara.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il comportamento del tecnico sanzionato nei confronti del direttore di gara è certamente da stigmatizzare e censurare, tanto che ha portato all’espulsione del tesserato. Tuttavia, occorre osservare che dall’esame del referto arbitrale, che si rammenta costituisce fonte privilegiata di prova, si evince che il MORELLA, non ha proferito frasi ingiuriose o volgari nei confronti dell’arbitro insistendo invece nel manifestare le proprie proteste nonché un apprezzamento negati nella conduzione della gara.
Tale condotta giustifica una riduzione della sanzione inflitta dal GS.
Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
la squalifica del tecnico sig. Mario MORELLA a tutto il 27.02.2010, si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.