COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 123 del 17/02/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. PESARO CALCIO avverso sanzioni merito gara Pesar

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 123 del 17/02/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO A.S.D. PESARO CALCIO avverso sanzioni merito gara Pesaro Calcio – Santangelo, del 23.1.2010 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “B” - Com. Uff. n. 57 del 27.1. 2010 della Delegazione Provinciale di Pesaro. 

  Il Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Pesaro, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, tra le altre, applicava le seguenti sanzioni:

-  squalifica per quattro gare effettive al calciatore Pulisca Luigi, asseritamene tesserato per la reclamante, per il comportamento da questi tenuto, al termine della gara, nei confronti dell’arbitro;

-  squalifica per sei gare effettive ciascuno ai calciatori Fanelli Michele e Tagliabracci Alan, anch’essi asseritamene tesserati per la reclamante, per il comportamento dagli stessi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro.

  Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Pesaro Calcio, lamentando l’eccessività delle sanzioni impugnate e chiedendone, pertanto, una congrua riduzione.

  A dire della reclamante:

-  il Pulisca, al termine dell’incontro, ebbe un alterco con un avversario, con scambio di insulti, ma mai si rivolse al direttore di gara;

-  il Fanelli, pur protestando vibratamente e con alcune parole offensive nei confronti dell’arbitro, non lo avrebbe tuttavia assolutamente minacciato e solo involontariamente, sbilanciato per la calca che in quel momento si era creata attorno all’ufficiale di gara, gli avrebbe appoggiato le mani sul petto, ma senza nessuna intenzione dannosa;

-  il Tagliabracci proferì parole offensive nei confronti dell’arbitro, ma senza minacciarlo né toccarlo fisicamente. 

  Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che:

-  il Pulisca, a fine gara, correndo verso di lui e trattenuto da alcuni suoi compagni di squadra, lo ingiuriò più volte;

-  il Fanelli ed il Tagliabracci, contestando una sua decisione tecnica non condivisa, appoggiandogli le mani al petto, gli diedero delle spinte e lo insultarono. Espulsi per tali condotte, gli stessi si rifiutarono di uscire dal campo per qualche minuto fino all’intervento di alcuni loro compagni di squadra.

LA COMMISSIONE

 letto il reclamo ed esaminati  gli atti ufficiali di gara;

·  ascoltato l’arbitro;

·  udito in camera di consiglio il Giudice relatore;

·  ritenuti i calciatori sanzionati colpevoli delle violazioni loro specificamente ascritte, alla luce degli atti ufficiali e delle dichiarazioni rese dal direttore di gara nell’espletata istruttoria, che, com’è noto, costituiscono, ai sensi dell’art. 35 del Codice di giustizia sportiva, fonte di prova privilegiata;

·  ritenuto che il comportamento del Pulisca vada ricondotto alla previsione della lett. a) dell’art. 19, comma 4, del Cgs e, quindi, punito con la sanzione ivi prevista nel minimo edittale;

·  ritenuto che le spinte del Fanelli e del Tagliabracci all’arbitro vadano ricomprese – costituendone aggravante e, comunque, integrando autonomo comportamento irriguardoso – nel contesto delle condotte ingiuriose ed irriguardose mantenute dai medesimi giocatori, alle quali, nella quantificazione della pena da applicare, deve aggiungersi il loro comportamento successivo. 

P.Q.M.

sul gravame come innanzi proposto dall’A.S.D  Pesaro Calcio, così decide:

-  lo accoglie nella parte inerente la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Pulisca Luigi, per l’effetto, riducendola a due giornate di gara;

-  lo respinge nel resto.

  Ordina restituirsi la tassa reclamo.

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