COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 127 del 24/02/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 127 del 24/02/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI CHIODINI STEFANO, DELL’U.S. FERMANA SSD SRL E DELL’A.S. TRIBALCIO PICENA.

Con provvedimento del 27 novembre 2009 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito avanti questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe per rispondere:

-  il primo, attuale Presidente dell’U.S. Fermana, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione all’art. 21, comma 3, delle N.O.I.F., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per essere stato contemporaneamente tesserato quale calciatore dell’A.S. Tribalcio Picena e Presidente dell’U.S. fermana dal settembre 2008 al luglio 2009;

-  l’U.S. Fermana per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Cgs della violazione ascritta al proprio Presidente;

-  l’A.S. Tribalcio Picena per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Cgs della violazione ascritta al proprio tesserato.

  Con nota del 26 gennaio 2010 questa Commissione, ai sensi dell’art. 30, 8° comma, del Codice di giustizia sportiva, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per le ore 18,00 del giorno 22 febbraio 2010, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa. 

  Nei termini di rito, il Chiodini presentava una memoria difensiva, con la quale ammetteva la propria leggerezza, per avere, in passato, fatto parte di una squadra di calcio a cinque, nata per gioco e divertimento con i colleghi di lavoro del Tribunale. Dedotta quindi la propria sostanziale buona fede, chiedeva l’applicazione della sanzione più lieve possibile.

  Alla riunione di trattazione come sopra fissata erano presenti: il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. e tutti i deferiti.

  All’inizio del dibattimento, le parti hanno proposto istanza di applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 del Codice di giustizia sportiva, sulla quale ha espresso il proprio consenso il rappresentante della Procura Federale. 

  A seguito di tale istanze, la Commissione ha adottato e pubblicato, dandone contestuale lettura, la seguente

ORDINANZA

“La Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Marche,

premesso

·  che con atto del 27 novembre 2009 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito avanti questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe per rispondere:

il primo, attuale Presidente dell’U.S. Fermana, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione all’art. 21, comma 3, delle N.O.I.F., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per essere stato contemporaneamente tesserato quale calciatore dell’A.S. Tribalcio Picena e Presidente dell’U.S. Fermana dal settembre 2008 al luglio 2009;

l’U.S. Fermana per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Cgs della violazione ascritta al proprio Presidente;

l’A.S. Tribalcio Picena per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Cgs della violazione ascritta al proprio tesserato;

·  che, all’inizio del dibattimento, i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 Cgs;

·  che su tale istanze ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale;

visti

l’art. 23, comma 1, del Cgs, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1,  possono accordarsi con la Procura Federale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura;

l’art. 23, comma 2, del Cgs, secondo il quale l’organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato

che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

che, in particolare, le sanzioni sono state così determinate:

Chiodini Stefano: sanzione base mesi tre di inibizione, diminuita, in applicazione dell’art. 23 del Cgs, a mesi due;

U.S.Fermana S.S.D. S.r.l.: sanzione base € 1.000,00 di ammenda, diminuita, in applicazione dell’art. 23 del Cgs, ad € 700,00;

A.S. Tribalcio Picena: sanzione base € 750,00 di ammenda, diminuita, in applicazione dell’art. 23 del Cgs, ad € 500,00;

dispone

l’applicazione delle seguenti sanzioni:

Chiodini Stefano: inibizione per mesi due;

U.S.Fermana S.S.D. S.r.l.: ammenda di  € 700,00 (settecento/00);

A.S. Tribalcio Picena: ammenda di € 500,00 (cinquecento/00)”.

Dopo aver dato lettura dell’ordinanza, la Commissione ha dichiarato chiuso il procedimento.

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