COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 127 del 24/02/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S. BULDOG T.N.T. LUCREZIA avverso sanzioni meri

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 127 del 24/02/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO A.S. BULDOG T.N.T. LUCREZIA avverso sanzioni merito gara Alma Juventus Fano – Buldog TNT Lucrezia, del 5.2.2010 – Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C2, girone “A” – Com. Uff. n. 119 del 10.2.2010.

  Il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva all’A.S. Buldog TNT Lucrezia la sanzione dell’ammenda di € 500,00 per il comportamento tenuto, nel corso della gara, da un proprio sostenitore entrato sul terreno di gioco, nei confronti dell’arbitro.

  Lo stesso Giudicante applicava al sig. Renzoni Elia ed al dirigente Antonioni Giacomo, asseritamente tesserati per la reclamante, rispettivamente la sanzione della squalifica e dell’inibizione entrambi fino al 30 giugno 2010 per il comportamento dagli stessi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro.

  Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo l’A.S. Buldog TNT Lucrezia, chiedendo l’annullamento dell’ammenda inflitta alla Società in quanto non responsabile per quanto ascritto al proprio sostenitore ed una riduzione delle altre sanzioni impugnate.

  Deduceva la reclamante:

-  l’inadeguatezza dell’impianto sportivo ove si disputò la gara in esame, con la presenza del pubblico ai bordi del campo, senza protezione alcuna e senza la possibilità di prevenire invasioni da parte di estranei;

-  che il Renzoni, cercando di richiamare l’attenzione dell’arbitro per chiedergli chiarimenti, gli pose una mano sulla spalla, ma senza intenzione di colpirlo; successivamente lo insultò allorché lo stesso ufficiale di gara gli rivolse frasi irriguardose, ma mai giunse al contatto fisico con questi;

-  che il proprio dirigente Antonioni reagì nei confronti dell’arbitro che lo aveva provocato con una frase inadeguata ed offensiva.

  Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha riferito che:

-  durante la gara, un sostenitore della squadra ospite entrò sul terreno di gioco cercando di venire in contatto con lui, non riuscendovi per il pronto intervento di dirigenti e giocatori;

-  il Renzoni entrò di corsa sul terreno di gioco e gli diede una spinta con le mani al petto, facendogli fare, per la foga, un passo indietro, ma senza intenti o contenuti di violenza;

-  il dirigente entrò in campo e gli si avvicinò insultandolo e dandogli anch’egli una spinta al petto.

LA COMMISSIONE

·  letto il reclamo ed esaminati  gli atti ufficiali di gara;

·  ascoltato l’arbitro;

·  udito in camera di consiglio il Giudice relatore;

·  ritenuto che, sulla scorta di una ponderata valutazione di tutti gli elementi e circostanze desumibili dall’esame degli atti e delle risultanze istruttorie, le condotte ascritte al sostenitore dell’odierna reclamante ed ai tesserati sanzionati siano state ridimensionate nella loro obiettiva gravità e pertanto si debba addivenire alla richiesta riduzione delle pene inflitte, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio.

P.Q.M.

in accoglimento del gravame come innanzi proposto dall’A.S. Buldog T.N.T. Lucrezia, così decide:

-  riduce l’ammenda applicata alla medesima Società ad € 200,00 (duecento/00);

-  riduce la squalifica del sig. Renzoni Elia al 30 marzo 2010;

-  riduce l’inibizione del dirigente Antonioni Giacomo al 15 aprile 2010.

  Ordina restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it