COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 127 del 24/02/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S. AVENALE avverso sanzioni merito gara Cerreto C

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 127 del 24/02/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO A.S. AVENALE avverso sanzioni merito gara Cerreto Calcio a 5 – Avenale, del 5.2.2010 – Campionato Provinciale di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “F” - Com. Uff. n. 41 del 10.2.2010 della Delegazione Provinciale di Macerata.

  Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al tecnico Rosati Corrado, asseritamene tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 4 aprile 2010 per la condotta da questi posta in essere nei confronti di un calciatore della propria squadra.

  Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S. Avenale, negando ogni addebito a carico del proprio allenatore e chiedendo pertanto, anche avanti questa Commissione,  l’annullamento ovvero una consistente riduzione della sanzione inflittagli.

  Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha riferito di avere visto il Rosati afferrare, con le mani vicino al collo, un suo calciatore rientrato in panchina, sollevandolo fino a farlo alzare in piedi e spingendolo verso il muro. Non era in grado di dire se lo stesso giocatore avesse effettivamente sbattuto contro il muro.

LA COMMISSIONE

letto il reclamo ed esaminati  gli atti ufficiali di gara;ascoltati l’arbitro e la reclamante;udito in camera di consiglio il Giudice relatore;rilevato che i fatti ascritti al Rosati, alla luce delle dichiarazioni rese dall’arbitro nell’espletata istruttoria, sono stati parzialmente ridimensionati nella  loro obiettiva gravità;accertata in tal modo l’effettiva portata della condotta del tesserato sanzionato, pur sempre riprovevole per il suo ruolo di allenatore, con i conseguenti oneri di educazione umana e sportiva, violati con il predetto comportamento, ma di certo non eccessivamente grave. P.Q.M.

in accoglimento del gravame come innanzi proposto dall’A.S. Avenale, riduce la sanzione della squalifica inflitta al tecnico Rosati Corrado al 28 febbraio 2010.

  Ordina restituirsi la tassa reclamo.

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