COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 127 del 24/02/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. CUPRENSE 1933 avverso sanzioni merito gara P

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 127 del 24/02/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO A.S.D. CUPRENSE 1933 avverso sanzioni merito gara Pinturetta Falcor – Cuprense, del 6.2.2010 – Campionato Provinciale Juniores, girone “D” - Com. Uff. n. 54 del 10.2.2010 della Delegazione Provinciale di Fermo.

  Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Fermo, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore Ascani Nicholas, asseritamene tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per cinque gare effettive per il comportamento da questi tenuto, a fine gara, nei confronti di un avversario.

  Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Cuprense 1933, negando ogni addebito a carico del proprio tesserato e chiedendo, pertanto, anche avanti questa Commissione, l’annullamento della squalifica inflittagli.

  A dire della reclamante il proprio calciatore, a fine gara, al rientro negli spogliatoi, fu avvicinato da un avversario che lo attinse con ripetuti sputi e lo insultò con epiteti di ogni genere. L’Ascani si limitò a rispondere con parole alle provocazioni ricevute, anche per l’intervento dei suoi dirigenti presenti in campo.

  Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che il calciatore Ascani, al termine dell’incontro, ingiuriò alcuni giocatori avversari, tentando altresì di colpire quello che lo aveva attinto con sputi e cercato di colpire, non riuscendo nell’intento perché trattenuto dai suoi compagni di squadra.

Motivi della decisione

  La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, sentiti la reclamante e l’arbitro, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame possa, in parziale riforma del gravato provvedimento, essere accolto e, per l’effetto, la sanzione ridotta nei termini di cui al dispositivo, apparendo tale più limitata misura congrua e proporzionata all’addebito disciplinare mosso al predetto Ascani, anche in considerazione delle sanzioni inflitte ad altri tesserati per fattispecie analoghe.

P.Q.M.

la Commissione, accoglie parzialmente il gravame proposto dall’A.S.D. Cuprense 1933 e, per l’effetto, riduce la squalifica inflitta al calciatore Ascani Nicholas a due giornate effettive di gara.

  Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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