COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 127 del 24/02/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S. PINOCCHIO CALCIO A 5 avverso sanzioni

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 127 del 24/02/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO A.S. PINOCCHIO CALCIO A 5 avverso sanzioni merito gara Pinocchio C5 – Ankon Nova Marmi, del 5.2.2010 – Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C2, girone “A” – Com. Uff. n. 119 del 10.2.2010.

  Il reclamo è inammissibile per il mancato rispetto dei termini per la proposizione dello stesso previsti dall’art. 46, 4° comma, del Codice di giustizia sportiva.

  Lo stesso gravame risulta infatti inviato il 18 febbraio 2010, quindi oltre i sette giorni successivi al 10 febbraio 2010, data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione impugnata.

  La Commissione,

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Pinocchio Calcio a 5 per tardività ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

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