COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 132 del 03/03/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 132 del 03/03/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI GALLETTI BRUNO E DELL’A.S.D. VISSO.
Con provvedimento del 15 dicembre 2009 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito avanti questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe per rispondere:
· il primo, all’epoca dei fatti Presidente dell’A.S.D. Visso, della violazione dell’art. 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F., nonché dell’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, per il mancato pagamento, nel termine di trenta giorni, della somma di € 3.100,00, in favore dell’allenatore sig. Animento Andrea, quale premio di tesseramento per la stagione sportiva 2007/2008, così come statuito dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D.;
· l’A.S.D. Visso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, a titolo di responsabilità diretta, in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente.
Con nota del 26 gennaio 2010 questa Commissione, ai sensi dell’art. 30, 8° comma, del Codice di giustizia sportiva, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per le ore 17,30 del giorno 22 febbraio 2010, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa.
Alla riunione di trattazione come sopra fissata erano presenti: il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C., il sig. Bruno Galletti ed il signor Mattioli Quinto, Vice-Presidente dell’A.S.D. Visso 1967.
Il rappresentante della Procura Federale, dopo avere illustrato i motivi del deferimento, ribadendo la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati, concludeva per l’affermazione di responsabilità degli ascritti con richiesta di condanne come da verbale di udienza.
Il Galletti concludeva chiedendo il proprio proscioglimento, deducendo di essere divenuto presidente dell’A.S. Visso 1967 all’inizio della stagione sportiva 2009/2010: Società ben diversa dalla precedente deferita A.S.D. Visso, avendo le due società, peraltro, numero di matricola diverso.
Il ridetto deferito precisava inoltre che il contratto con l’allenatore Animento, riguardando la stagione sportiva 2007/2008, era stato sottoscritto dall’allora Presidente della A.S.D. Visso, Rosi Natalino, e che egli era divenuto Presidente della medesima Società all’inizio della stagione sportiva 2008/2009.
Il Mattioli deduceva la completa estraneità dell’A.S.D. Visso 1967 al deferimento in esame in quanto Società diversa dalla deferita A.S.D. Visso, la quale aveva cessato l’attività alla fine della stagione sportiva 2008/2009.
Il rappresentante della Procura replicava facendo presente che:
· il sig. Galletti era divenuto Presidente dell’A.S.D. Visso, Società deferita, in data 4 agosto 2008;
· allorché gli fu notificato il lodo, nell’ottobre 2008, lo stesso era il Presidente della Società deferita;
· che la sanzione, di cui agli artt. 94 ter e 8 Cgs, è prevista per il mancato assolvimento degli obblighi sanciti dal lodo nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della decisione.
Confermava, pertanto, le sue richieste.
Sulle conclusioni come sopra trascritte, la Commissione tratteneva il procedimento per la decisione.
LA COMMISSIONE
· letti gli atti del procedimento;
· ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. e delle parti deferite, intervenute in dibattimento;
· rilevato che, dall’effettuato controllo presso la Segreteria del Comitato Regionale Marche, l’A.S.D. Visso è attualmente non attiva, come pubblicato sul Com. Uff. n. 8 del 6 agosto 2009, ma che, a tutt’oggi, alla stessa non è stata revocata l’affiliazione ed è pertanto sanzionabile;
· rilevato che dall’esame degli atti risulta che il Presidente deferito ha certamente contravvenuto all’obbligo sancito dall’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF, nonchè a quei principi di lealtà e correttezza tutelati in ambito sportivo dalla norma di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva;
· ritenuto che a tale declaratoria di responsabilità del suo Presidente e Legale Rappresentante, consegue, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Cgs, quella diretta dell’A.S.D. Visso, atteso il rapporto organico che lega il primo alla seconda;
· accertata e ritenuta la responsabilità dei deferiti, avuto riguardo alla gravità dei fatti contestati, sanzioni congrue sono ritenute quelle di cui al dispositivo.
P.Q.M.la Commissione, in accoglimento del deferimento in epigrafe, applica le seguenti sanzioni:
- al sig. Galletti Bruno, come sopra qualificato, l’inibizione per mesi sei;
- all’A.S.D. Visso l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).