COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 132 del 03/03/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMI C.S.R. TIRASSEGNO 95 avverso sanzioni merito ga
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 132 del 03/03/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMI C.S.R. TIRASSEGNO 95 avverso sanzioni merito gara Rapagnano – Tirassegno, del 6.2.2010 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “G” – Com. Uff. n. 123 del 17.2.2010.
Il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva ai calciatori di seguito elencati e tutti asseritamene tesserato a favore della reclamante, le seguenti squalifiche:
- quattro gare effettive a Tofoni Alessio e Concetti Alberto;
- sei gare effettive a Regolo Simone;
tutti per il comportamento dagli stessi tenuto, a fine gara, nei confronti dell’arbitro.
Avverso tali decisioni, con distinti reclami, ha proposto rituale impugnativa la C.S.R. Tirassegno, chiedendo:
- per il Regolo, l’annullamento della sanzione inflittagli in quanto totalmente estraneo ai fatti contestatigli;
- per il Concetti la riduzione della squalifica inflittagli in quanto lo stesso agì in un momento di nervosismo, senza l’intenzione di voler causare alcun danno al direttore di gara;
- per il Tofoni la riduzione della squalifica applicatagli in quanto il giocatore, al termine dell’incontro, visibilmente nervoso, si rivolse all’arbitro in modo non adeguato, senza mai tuttavia tirargli del terriccio.
LA COMMISSIONE
· letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
· udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
· disposta preliminarmente, in rito, la riunione dei procedimenti indicati in epigrafe, attesa la ricorrenza di evidenti ragioni di connessione;
· ritenuto che, sulla scorta di una ponderata valutazione di tutti gli elementi e circostanze desumibili dall’esame degli atti, i fatti ascritti ai tesserati sanzionati vadano ridimensionati nella loro obiettiva gravità e ricondotti nell’ambito di sostanziali smodate proteste, prive di qualsivoglia ulteriore e diverso contenuto;
· ritenuto pertanto che si possa addivenire alla richiesta riduzione delle sanzioni impugnate, avuto riguardo altresì ai parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio.
P. Q. M.
accoglie i riuniti gravami come sopra proposti dalla C.S.R. Tirassegno 95, per l’effetto riducendo a tre giornate di gara ciascuno le squalifiche inflitte ai calciatori Regolo Simone, Concetti Alberto e Tofoni Alessio.
Ordina restituirsi le tasse reclamo.
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