COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 132 del 03/03/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S. VICTORIA BRUGNETTO avverso sanzioni merito gar

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 132 del 03/03/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO S.S. VICTORIA BRUGNETTO avverso sanzioni merito gara Victoria Brugnetto – Marina, del 7.10.2009 – Coppa Marche Seconda Categoria – Com. Uff. n. 48 del 15.10.2009.

  Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava alla reclamante la sanzione dell’ammenda di € 500,00 per il comportamento ascritto ai propri sostenitori, nel corso della gara, nei confronti di un giocatore della squadra avversaria.

  Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la S.S. Victoria Brugnetto, contestando al veridicità del referto arbitrale, negando ogni addebito a carico dei propri sostenitori e chiedendo, anche avanti questa Commissione, l’annullamento dell’ammenda.

  A dire della reclamante, il calciatore della squadra ospite Mattioli, subito dopo essere stato espulso dall’arbitro, si portò in tribuna, ancora in divisa da gioco e senza passare dagli spogliatoi, scagliandosi contro e cercando il contatto fisico con un sostenitore locale. Lo stesso venne con difficoltà trattenuto da alcuni sostenitori presenti e nessun dirigente della squadra ospite intervenne. In conclusione, detto calciatore non fu aggredito ma, al contrario, tentò di aggredire un sostenitore locale senza riuscirvi per l’intervento di altri sostenitori presenti.

  Sentito a chiarimenti, l’arbitro non forniva una chiara, univoca e precisa versione dei fatti.

  La Commissione, pertanto, ritenutane la necessità, richiedeva, ai sensi dell’art. 32, 9° comma, del Cgs, alla Procura Federale della F.I.G.C. di svolgere ogni opportuna indagine per la completa ricostruzione degli episodi accaduti nella gara in esame.

  Con nota del 10 febbraio 2010, la Procura Federale trasmetteva a questa Commissione la propria Relazione contenente gli eseguiti accertamenti.

  Motivi della decisione

  La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltati l’arbitro e la reclamante, letta la Relazione della Procura Federale della F.I.G.C., udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame sia meritevole di accoglimento.

  Nelle conclusioni della Relazione della Procura testualmente si legge: “Mattioli afferma il vero quando dice che non ha avuto alcun contatto fisico con i tifosi locali”; ed ancora: l’arbitro ha dichiarato che “le luci dello stadio non gli avevano permesso una visibilità ottimale di quanto stava accadendo in tribuna”; infine, “il Maresciallo Lattanzi conferma quanto già messo a verbale dal Dirigente Flò del Marina e dal Presidente del Victoria Brugnetto”.

  Queste le risultanze istruttorie, dalle quali è emersa, con tutta evidenza, l’insussistenza delle violazioni ascritte ai sostenitori dell’odierna reclamante, la cui sanzione pecuniaria, pertanto, deve essere annullata.

P.Q.M.

la Commissione, in accoglimento del gravame come innanzi proposto dalla S.S. Victoria Brugnetto, annulla l’impugnata delibera ed ordina restituirsi la tassa reclamo.

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