COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 72 del 18 Febbraio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale N. 07.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 72 del 18 Febbraio 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
N. 07. DEF.TO P.F. - DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE
DI GIUSTIZIA SPORTIVA A CARICO DEL SIG. GASPARE SCALA (PRESIDENTE DELLA SOCIETA’
A.S.D. REAL CAMPOS), ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA
SOCIETA’ A.S.D. REAL CAMPOS, ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.
La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 7 dicembre 2009, che ha fatto seguito all’atto di deferimento
del Sig. Vice Procuratore Federale, avv. Marco Squicquero, in data 27 ottobre 2009, protocollo 2173/337, a
carico dei tesserati indicati in epigrafe e per le motivazioni in esse indicate; tanto premesso
OSSERVA:
alla riunione del 21 dicembre 2009 è risultato presente il deferito, sig. Gaspare Scala, presidente della
società ASD Real Campos, in proprio e quale rappresentante della società medesima. La C.D.T.,
preliminarmente, preso atto dell’istanza tempestiva e documentata inviata, a mezzo fax, dal difensore legale
del deferito, attestante l’impedimento assoluto, ha rinviato la procedura alla riunione dell’1.02.2010. Alla
riunione dell’1 febbraio 2010 è presente, assistito dal proprio legale di fiducia, il sig. Gaspare Scala, in
proprio e quale rappresentante della società A.S.D. Real Campos. Il rappresentante della Procura Federale,
Sostituto avv. Alfredo Sorbo, nelle sue conclusioni ha chiesto: per il sig. Gaspare Scala, presidente della
società A.S.D. Real Campos, mesi dodici di inibizione; a carico della società A.S.D. Real Campos,
l’ammenda di euro 2.000,00. Questa C.D.T., sentite le conclusioni della Procura Federale che contesta ai
deferiti la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per violazione dei principi di
lealtà, correttezza e probità, in ragione della proposizione del reclamo, in ordine alla regolarità della gara
Real Campos / Intrepida dell’8.11.2008 (comprovata dal timbro postale sul cedolino di partenza della
raccomandata A/R, esibito nella seduta odierna), come avvenuta in data antecedente a quella effettiva;
preso atto, altresì, delle memorie difensive, rileva: la contestazione della Procura Federale è fondata sulla
circostanza che, presso l’ufficio postale, sia stato apposto un timbro datario non corrispondente al vero. Sul
punto, non riesce a comprendersi la distinzione tra la data di accettazione del plico (15.11.2008) e quella di
effettiva spedizione, entrambe comprovate dalla produzione dei relativi supporti cartacei. Così come riferito
nella nota inviata da Poste Italiane in merito alla vicenda in esame, deve ritenersi che il timbro, recante la
data del 15.11.2008, sia stato apposto successivamente a tale data. Tanto premesso, questa C.D.T. ritiene
di accogliere le richieste della Procura Federale, come innanzi indicate. P.Q.M.
DELIBERA
in esito al deferimento in esame, di infliggere le seguenti sanzioni: a carico del sig. Gaspare Scala,
presidente della società A.S.D. Real Campos, mesi dodici di inibizione; a carico della società A.S.D.
Real Campos, l’ammenda di euro 2.000,00.