COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 36 del 29 Ottobre 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul

Comunicato Ufficiale n. 36 del 29 Ottobre 2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

N. 02. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO COMPRENSORIO VALDIANESE – GARA SCUOLA CALCIO SPES / COMPRENSORIO VALDIANESE DELL’11.10.2009 – PROMOZIONE

La C.D.T., letto il reclamo; visti gli atti ufficiali, rileva l’infondatezza dell’atto d’impugnazione. Invero, le doglianze della società ricorrente non trovano corrispondenza in alcun elemento oggettivo, né possono essere ritenute idonee a revocare in dubbio il contenuto del rapporto arbitrale. Deve necessariamente, ancora una volta, sottolinearsi che gli atti ufficiali di gara configurano fonte privilegiata di prova. Sul punto, non può che farsi riferimento, dunque, alla specifica parte del referto arbitrale, sulla base della quale il Giudice Sportivo Territoriale ha determinato la propria sanzione disciplinare, commisurandola in tre giornate di gara. Il calciatore Salvitelli Giuseppe, in ordine al quale la società ricorrente ha presentato la propria impugnazione, risulta aver colpito un avversario, con una testata, a gioco fermo. In argomento, non si può non rilevare e non stigmatizzare la circostanza aggravante, per l’appunto, del “gioco fermo”, ovvero di un momento della gara, sul quale non possono incidere né la tensione agonistica, né una condizione di emotività, né qualsiasi altra situazione. Deve, dunque, rigettarsi il ricorso, anche sotto il profilo della quantificazione della pena inflitta dal primo Giudice, risultando essa equa e conforme all’effettiva gravità dell’infrazione commessa dal calciatore in questione. P.Q.M.

DELIBERA

di rigettare il reclamo proposto dalla società Comprensorio Valdianese; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata.

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