COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 26 del 1°Ottobre 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale N.

COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul

Comunicato Ufficiale n. 26 del 1°Ottobre 2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

N. 01. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA A CARICO DEL SIG. DOMENICO BOCCARDI (PRESIDENTE DELLA SOCIETA POL. ACQUAVIVA), ARTT. 1, COMMA 1, E 10, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIASPORTIVA, IN RELAZIONE ALL’ART. 40, COMMA 4, DELLE  N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. SALVATORE VETRELLA (TESSERATO, ALL’EPOCA DEI FATTI, DELLA SOCIETA A.S.D. GOLDEN CAIAZZO PIANA), ARTT. 1, COMMA 1, E 10, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, IN RELAZIONE ALL’ART. 40, COMMA 4, DELLE N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. FRANCO DI MAIO (DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETA POL. ACQUAVIVA), ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. LORENZO D’ANNA (DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETA POL. ACQUAVIVA), ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETA POL. D.B.G.S. SAN MARCO EVANGELISTA (GIA POL. ACQUAVIVA), ARTT. 4, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETA A.S.D. GOLDEN CAIAZZO PIANA, ART. 4, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 28 luglio 2009, che ha fatto seguito all’atto di deferimento del Sostituto Procuratore Federale, avv. Alessandro Avagliano, in data 7 luglio 2009, protocollo 231/1112, a carico deI tesserati indicati in epigrafe e per le motivazioni in essa specificate; tanto premesso OSSERVA: alla riunione del 14 settembre 2009 sono risultati presenti i deferiti: sigg. Domenico Boccardi (rappresentato, mediante delega, dal sig. Antonio Boccardi, tesoriere della società), e Franco Di Maio, rispettivamente presidente e dirigente della Pol. B.G.S. San Marco Evangelista (già Pol. Acquaviva); sig. Antonio Boccardi, in rappresentanza anche della rispettiva società; la società Golden Caiazzo Piana, rappresentata dal sig. Iacoessa Antonino, presidente della medesima società. Il rappresentante della Procura Federale, Sostituto avv. Alfredo Sorbo, preso atto dell’assenza dei deferiti, sigg. Salvatore Vetrella e Lorenzo D’Anna, sebbene ritualmente convocati, ritenendone provata la colpevolezza, nelle sue conclusioni ha chiesto: per il sig. Domenico Boccardi, presidente della Pol. D.B.G.S. San Marco Evangelista (già Pol. Acquaviva), mesi tre di inibizione; a carico del sig. Salvatore Vetrella, tesserato della società ASD Golden Caiazzo Piana, sei giornate di squalifica; a carico del sig. Franco Di Maio, dirigente accompagnatore della società Pol. Acquaviva, mesi tre di inibizione; a carico del sig. Lorenzo D’Anna, dirigente accompagnatore della società Pol. Acquaviva, mesi uno di inibizione; a carico della società San Marco Evangelista (già Pol. Acquaviva), sei punti di penalizzazione, da scontarsi nella stagione sportiva 2009/2010, nonché l’ammenda di euro 800,00; a carico della società Golden Caiazzo Piana, l’ammenda di euro 300,00. La C.D.T., preso preliminarmente atto del rifiuto del sig. Iacoessa Antonino, presidente della società Golden Caiazzo Piana, alla firma del verbale di udienza, ne consegna copia alla Procura Federale, nella persona del suo Sostituto, rappresentante in udienza, avv. Alfredo Sorbo. Si dà, inoltre, atto che il sig. Boccardi esibisce l’originale della documentazione relativa al tesseramento contestato, della quale questa C.D.T. acquisisce copia, conferendone specifico incarico alla Segreteria della Commissione. Questa C.D.T., sentite le conclusioni della Procura Federale, rilevate le risultanze degli atti, nell’ambito delle quali il riconoscimento di responsabilità da parte dei deferiti, nonché letti gli atti acquisiti dalla Procura Federale; ritenuto che documentalmente risulta la partecipazione del calciatore Salvatore Vetrella alle gare di cui alla contestazione; rilevata la fondatezza del deferimento, giudica che, per l’effetto, debbano essere confermate, in quanto equamente commisurate, rispetto all’effettiva gravità delle infrazioni commesse, le sanzioni di seguito indicate, così come richieste dal Sostituto Procuratore Federale: a carico del sig. Salvatore Vetrella, sei giornate di squalifica; a carico del sig. Lorenzo D’Anna, mesi uno di inibizione. Viceversa, ritiene di dover, in proporzione alla gravità dei fatti rispettivamente contestati, procedere ad una diversa commisurazione, in ordine alle sanzioni richieste dal Sostituto Procuratore Federale, nei confronti dei sigg. Domenico Boccardi e Franco Di Maio, nonché delle società San Marco Evangelista e Golden Caiazzo Piana. Invero, quanto alla società San Marco Evangelista (già Acquaviva Caserta) ed ai suoi nominati dirigenti, non può non tenersi conto delle circostanze, obiettivamente idonee all’attenuazione della responsabilità e della relativa pena: 1. che effettivamente, in una prima istanza, la società Golden Chiazzo Piana aveva presentato al C.R. Campania l’atto di svincolo del calciatore in parola, successivamente divenuto inefficace, in quanto non regolarizzato dalla società di appartenenza (Golden Caiazzo Piana); 2. che, dalla data di comunicazione ufficiale, da parte del C.R. Campania, della non legittimità dell’utilizzo del calciatore medesimo, la società, allora Acquaviva Caserta, si è astenuta dall’impiegarlo ulteriormente. Quanto, poi, alla società Golden Caiazzo Piana, deve da un lato rilevarsi la sua violazione della precisa e specifica normativa (art. 107 N.O.I.F., comma 6), pubblicata anche sul Comunicato Ufficiale di questo C.R., ad esempio sul C.U. n. 61 del 21.01.2009, alla pag. 1260, che impone alle società, che procedono allo svincolo dei calciatori, di darne doverosa e formale comunicazione ai calciatori (e, per converso, per quel che concerne il caso in esame, di comunicare doverosamente anche l’eventuale non regolarizzazione dello svincolo, con conseguente sua inefficacia e con conseguenziale illegittimità di un ritesseramento del calciatore, a favore di altra società). Tuttavia, dall’altro lato, la violazione si configura in negligenza, sia pur grave ed idonea a determinare rilevanti conseguenze, e non in dolo, per cui deve ridursi la sanzione richiesta a suo carico. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere al sig. Salvatore Vetrella, quale calciatore della società Golden Caiazzo Piana, la sanzione della squalifica per sei giornate di gara; a carico del sig. Lorenzo D’Anna, dirigente accompagnatore della società Pol. Acquaviva, la sanzione dell’inibizione per mesi uno; a carico del sig. Domenico Boccardi, presidente della società San Marco Evangelista (già Pol. Acquaviva), la sanzione dell’inibizione per giorni quarantacinque; a carico del sig. Franco Di Maio, dirigente accompagnatore della società Pol. Acquaviva, la sanzione dell’inibizione per mesi uno; a carico della società San Marco Evangelista (già Pol. Acquaviva), la penalizzazione di due punti in classifica, da espiarsi nella stagione sportiva 2009/2010, nonché l’ammenda di euro 400,00; a carico della società Golden Caiazzo Piana, l’ammenda di euro 150,00.

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