COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 32 del 15 Ottobre 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale N.

COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul

Comunicato Ufficiale n. 32 del 15 Ottobre 2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

N. 02. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. ALESSANDRO PITONE (CALCIATORE TESSERATO DELLA SOCIETA’ A.C. CASTELLO DI CISTERNA): ART. 1, COMMA 1, E 46, COMMA 6, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETA’ A.C. CASTELLO DI CISTERNA: ART. 4, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 16 settembre 2009, che ha fatto seguito all’atto di

deferimento del Sig. Vice Procuratore Federale, dott. Gioacchino Tornatore, in data 31 agosto 2009, protocollo 1005/66, a carico dei tesserati indicati in epigrafe e per le motivazioni in esso indicate; tanto premesso

OSSERVA:

alla riunione del 5 ottobre 2009 sono risultati presenti i deferiti: sigg. Alessandro Pitone, calciatore tesserato della società Castello di Cisterna e la medesima società rappresentata, per delega, dal sig. Marcello Napolitano. Il rappresentante della Procura Federale, Sostituto avv. Leonardo Cotugno – preso atto del patteggiamento proposto, ex artt. 23 e 24 C.G.S., dal sig. Alessandro Pitone, in proprio nonché dal sig. Marcello Napolitano, quale delegato dell’A.C. Castello di Cisterna –, nelle sue conclusioni ha chiesto: per il sig. Alessandro Pitone, calciatore tesserato dell’A.C. Castello di Cisterna , un mese e dieci giorni di squalifica; per la società, l’ammenda di 400,00 euro. Questa C.D.T., sentite le conclusioni della Procura Federale, rilevate le risultanze degli atti, nell’ambito delle quali il riconoscimento di responsabilità da parte del sig. Alessandro Pitone, in proprio e della società A.C. Castello di Cisterna, nel rilevare la fondatezza del deferimento, giudica che, per l’effetto, debbano essere anche confermate le sanzioni, così come “patteggiata”, ai sensi dei richiamati artt. 23 e 24 C.G.S., tra le parti deferite ed il Sostituto Procuratore Federale: a carico del sig. Alessandro Pitone, mesi uno e giorni dieci di squalifica; a carico della società Castello di Cisterna, l’ammenda di euro 400,00. P.Q.M.

DELIBERA

in esito del deferimento in esame, di infliggere: al sig. Alessandro Pitone, quale calciatore della società Castello di Cisterna, la sanzione della squalifica per mesi uno e giorni dieci; a carico della società Castello di Cisterna, l’ammenda di euro 400,00.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it