COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 36 del 29 Ottobre 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale N. 03.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 36 del 29 Ottobre 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
N. 03. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO BARANO CALCIO – GARA BARANO CALCIO / REAL
SUESSOLA DEL 10.10.2009 – PROMOZIONE
La C.D.T., letto il reclamo; visti gli atti ufficiali, rileva l’infondatezza dell’atto d’impugnazione. In effetti, questa Commissione giudica che, dall’esame degli atti ufficiali di gara, emerga con chiarezza non confutabile la gravità dell’episodio, valutato dal Giudice di prime cure e quantificato in misura congrua, ad avviso di questa C.D.T. Sotto il profilo, per l’appunto, della commisurazione della sanzione inflitta a carico del calciatore Manna Roberto, deve rilevarsi che quest’ultimo è stato oggetto di espressa citazione negli atti ufficiali di gara, da parte sia dell’arbitro, che ha motivato la sua espulsione dal campo “per condotta violenta”, sia dell’assistente ufficiale n. 2 del direttore di gara, il quale ha precisato che, a seguito dell’espulsione medesima, ha assunto un atteggiamento palesemente irriguardoso nei confronti del medesimo collaboratore dell’arbitro. La stessa società ricorrente, pur nel comprensibile tentativo di sminuire la portata dell’episodio, non ne nega gli aspetti essenziali, che hanno determinato la sanzione impugnata. Quanto, poi, alla commisurazione della squalifica, questa C.D.T. ritiene che, sulla base di una disamina
obiettiva degli atti ufficiali, essa sia equa e ponderata in corrispondenza all’effettiva gravità del
comportamento del nominato calciatore. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società Barano Calcio; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata.