COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 45 del 19 Novembre 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 04. D

COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul

Comunicato Ufficiale n. 45 del 19 Novembre 2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

04. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI

GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIGG. SAVERIO DE BENEDICTIS ED ANTONIO BRUNO

(RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E DIRIGENTE, CON DELEGA DI RAPPRESENTANZA, DELLA

SOCIETA S.C.D. HIRPINIA, ATTUALMENTE A.S.D. REAL IRPINIA), ART. 1, COMMI 1 E 3 , DEL

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 39, COMMA 2, N.O.I.F. ED ALL’ART. 10, COMMA 2, DEL

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETA S.C.D. HIRPINIA (ATTUALE A.S.D.

REAL IRPINIA), ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 4 novembre 2009, che ha fatto seguito all’atto di deferimento

del Sig. Vice Procuratore Federale, avv. Marco Squicquero, in data 22 ottobre 2009, protocollo 2075/1139,

a carico dei tesserati e della società, di cui all’epigrafe, e per le motivazioni in esse indicate; tanto premesso

OSSERVA:

alla riunione del 16 novembre 2009 è stato presente il rappresentante della Procura Federale, Sostituto avv.

Alfredo Sorbo, che, preso atto dell’assenza dei deferiti, sebbene ritualmente convocati, ritenendone provata

la colpevolezza, nelle sue conclusioni ha chiesto: per il sig. Saverio De Benedictis, presidente della S.C.D.

Hirpinia (attuale A.S.D. Real Irpinia), mesi quattro di inibizione; per il sig. Antonio Bruno, dirigente, con

delega di rappresentanza, della S.C.D. Hirpinia (attuale A.S.D. Real Irpinia), mesi quattro di inibizione; per

la società l’ammenda di 2.000,00 euro. Questa C.D.T., sentite le conclusioni della Procura Federale,

considerato che, in base al Codice di Giustizia Sportiva previgente, dagli atti documentali acquisiti risulta,

senza ombra di dubbio, che i sigg. Saverio De Benedictis ed Antonio Bruno, rispettivamente presidente e

dirigente, con delega di rappresentanza, della società S.C.D. Hirpinia (attuale A.S.D. Real Irpinia), hanno

consentito, ad un collaboratore della società medesima, di apporre, sulla richiesta di tesseramento, in

favore della società medesima, le firme apocrife, in nome e per conto del calciatore Francesco Scannella e

dei suoi genitori, sig. Giuseppe Scannella e sig.ra Patrizia Racca, ritiene che il deferimento sia fondato e

che, per l’effetto, debbano essere confermate le sanzioni, così come chieste dal Sostituto Procuratore

Federale, avv. Alfredo Sorbo: a carico dei sigg. Saverio De Benedictis ed Antonio Bruno, mesi quattro di

inibizione; a carico della società S.C.D. Hirpinia (attuale A.S.D. Real Irpinia), l’ammenda di euro 2.000,00.

P.Q.M.

DELIBERA

in esito del deferimento in esame, di infliggere ai sigg. Saverio De Benedictis ed Antonio Bruno,

rispettivamente quale presidente e dirigente, con delega di rappresentanza, della società Hirpinia

(attuale Real Irpinia), la sanzione dell’inibizione per mesi quattro; a carico della società Hirpinia

(attuale Real Irpinia), l’ammenda di euro 2.000,00; dispone la trasmissione degli atti al competente

Ufficio Tesseramento, per l’annullamento del tesseramento, a favore della società S.C.D. Hirpinia (attualmente A.S.D. Real Irpinia), del nominato calciatore Francesco Scannella.

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