COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 45 del 19 Novembre 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 0
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 45 del 19 Novembre 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
03. DEF.TI P.F. - DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI
GIUSTIZIA SPORTIVA A CARICO DEL SIGG. LORENZO CERRATO ED ANTONIO ORZA
(RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E DIRIGENTE, CON DELEGA DI RAPPRESENTANZA, DELLA
SOCIETA U.S.D. INTERCAMPANIA), ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED
ART. 39, COMMA 2, N.O.I.F.; ART. 1, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO
DELLA SOCIETA U.S.D. INTERCAMPANIA, ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 4 novembre 2009, che ha fatto seguito all’atto di deferimento
del Sig. Vice Procuratore Federale, avv. Marco Squicquero, in data 22 ottobre 2009, protocollo 2074/1138,
a carico dei tesserati e della società, come in epigrafe, e per le motivazioni in esse indicate; tanto premesso
OSSERVA:
alla riunione del 16 novembre 2009 sono risultati presenti, con l’assistenza del proprio legale, avv. Gaetano
Ferrentino, i deferiti, sigg. Lorenzo Cerrato ed Antonio Orza, rispettivamente presidente e dirigente, con
delega di rappresentanza, della società Intercampania; è risultata presente, altresì, la società medesima. Il
rappresentante della Procura Federale, Sostituto avv. Alfredo Sorbo, preso atto del patteggiamento
proposto, ex artt. 23 e 24 C.G.S., attraverso il proprio legale, dai sigg. Lorenzo Cerrato ed Antonio Orza,
nonché dall’U.S.D. Intercampania, nelle sue conclusioni ha chiesto per il sig. Lorenzo Cerrato, presidente
dellU.S.D. Intercampania, mesi due di inibizione; per il sig. Antonio Orza, dirigente, con delega di
rappresentanza, dell’U.S.D. Intercampania, mesi due di inibizione; per la società, l’ammenda di 650,00
euro. Questa C.D.T., sentite le conclusioni della Procura Federale, rilevate le risultanze degli atti,
nell’ambito delle quali il leale riconoscimento di responsabilità (per aver consentito, ad un collaboratore della
società, di apporre la propria firma, apocrifa, in luogo del calciatore Pallonetto Alfonso, sulla relativa
richiesta di tesseramento), da parte dei sigg. Lorenzo Cerrato ed Antonio Orza, e della società U.S.D.
Intercampania, nel rilevare la fondatezza del deferimento, giudica che, per l’effetto, debbano essere anche
confermate la sanzioni, così come patteggiate, ai sensi dei richiamati artt. 23 e 24 C.G.S., tra le parti
deferite ed il Sostituto Procuratore Federale: ovvero, a carico dei sigg. Lorenzo Cerrato ed Antonio Orza,
mesi due di inibizione; a carico della società Intercampania, l’ammenda di euro 650,00. P.Q.M.
DELIBERA
in esito del deferimento in esame, di infliggere ai sigg. Lorenzo Cerrato ed Antonio Orza,
rispettivamente, quale presidente e dirigente con delega di rappresentanza della società
Intercampania, la sanzione dell’inibizione per mesi due; a carico della società Intercampania,
l’ammenda di euro 650,00.