COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 62 del 14 gennaio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 40. DE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 62 del 14 gennaio 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
40. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SANT’EGIDIO – GARA SANT’EGIDIO / VIRTUS ACACIE DEL
23.12.2009 – CALCIO A CINQUE – SERIE C1
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva la parziale fondatezza dell’atto. Invero, la reazione del
calciatore Vuolo Antonio, in seguito al fallo subito, rientra tra le sanzioni previste dall’art. 19, comma 4,
lettera b), del Codice di Giustizia Sportiva. Deve, pertanto, ridursi a tre giornate di gara la squalifica inflitta,
dal Primo Giudice, a carico del calciatore Vuolo Antonio. P.Q.M.
DELIBERA
in parziale accoglimento del reclamo presentato dalla società Sant’Egidio, di ridurre la squalifica, a
carico del calciatore Vuolo Antonio, a tre giornate di gara; nulla dispone in ordine alla tassa
reclamo, non versata.