COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 62 del 14 gennaio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 40. DE

COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul

Comunicato Ufficiale n. 62 del 14 gennaio 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

40. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SANT’EGIDIO – GARA SANT’EGIDIO / VIRTUS ACACIE DEL

23.12.2009 – CALCIO A CINQUE – SERIE C1

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva la parziale fondatezza dell’atto. Invero, la reazione del

calciatore Vuolo Antonio, in seguito al fallo subito, rientra tra le sanzioni previste dall’art. 19, comma 4,

lettera b), del Codice di Giustizia Sportiva. Deve, pertanto, ridursi a tre giornate di gara la squalifica inflitta,

dal Primo Giudice, a carico del calciatore Vuolo Antonio. P.Q.M.

DELIBERA

in parziale accoglimento del reclamo presentato dalla società Sant’Egidio, di ridurre la squalifica, a

carico del calciatore Vuolo Antonio, a tre giornate di gara; nulla dispone in ordine alla tassa

reclamo, non versata.

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