COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 62 del 14 gennaio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 41. DE

COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul

Comunicato Ufficiale n. 62 del 14 gennaio 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

41. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO PRATOLE SPORTING CLUB – GARA ATLETICO PAGANI /

PRATOLE SPORTING CLUB DEL 21.11.2009 – CALCIO A CINQUE – SERIE D

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione, per i seguenti

motivi: invero, la società reclamante invoca “la vittoria a tavolino” della gara in epigrafe e che siano assunti

provvedimenti disciplinari, nei confronti di ulteriori tesserati, rispetto a quelli di cui al Comunicato Ufficiale n.

48 del 26.11.2009, trattandosi a suo giudizio di aggressione di massa. Ad avviso di questa Commissione,

tuttavia, nel caso in esame non sussiste alcun presupposto per l’applicazione di una sanzione inerente la

disputa ella gara. I fatti accaduti sul campo di giuoco, invero, sono stati compiutamente descritti dal direttore

di gara in referto e nell’allegato supplemento. Essi hanno consentito al Giudice Sportivo l’irrogazione delle

sanzioni ritenute opportune, nei confronti dei tesserati individuati come responsabili di comportamenti ed atti

censurabili, in base al Codice di Giustizia Sportiva. Né ritiene, questa C.D.T., di dover procedere ad

approfondimenti istruttori, atteso che non vi è richiesta di audizione personale nel ricorso introduttivo e che il

supplemento di referto del direttore di gara, che configura fonte privilegiata di prova, è sufficiente a

descrivere l’accaduto, essendo peraltro concordante con la relazione allegata. Non sussistono, inoltre, i

presupposti per rilevare ulteriori responsabilità, in capo ad altri tesserati della società Atletico Pagani, in tal

senso deponendo sia il referto arbitrale, sia il supplemento, sia la relazione già richiamata. P.Q.M.

DELIBERA

di rigettare il reclamo proposto dalla società Pratole Sporting Club; dispone addebitarsi la tassa

reclamo, non versta, sul conto della società reclamante.

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