COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 62 del 14 gennaio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 41. DE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 62 del 14 gennaio 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
41. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO PRATOLE SPORTING CLUB – GARA ATLETICO PAGANI /
PRATOLE SPORTING CLUB DEL 21.11.2009 – CALCIO A CINQUE – SERIE D
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione, per i seguenti
motivi: invero, la società reclamante invoca “la vittoria a tavolino” della gara in epigrafe e che siano assunti
provvedimenti disciplinari, nei confronti di ulteriori tesserati, rispetto a quelli di cui al Comunicato Ufficiale n.
48 del 26.11.2009, trattandosi a suo giudizio di aggressione di massa. Ad avviso di questa Commissione,
tuttavia, nel caso in esame non sussiste alcun presupposto per l’applicazione di una sanzione inerente la
disputa ella gara. I fatti accaduti sul campo di giuoco, invero, sono stati compiutamente descritti dal direttore
di gara in referto e nell’allegato supplemento. Essi hanno consentito al Giudice Sportivo l’irrogazione delle
sanzioni ritenute opportune, nei confronti dei tesserati individuati come responsabili di comportamenti ed atti
censurabili, in base al Codice di Giustizia Sportiva. Né ritiene, questa C.D.T., di dover procedere ad
approfondimenti istruttori, atteso che non vi è richiesta di audizione personale nel ricorso introduttivo e che il
supplemento di referto del direttore di gara, che configura fonte privilegiata di prova, è sufficiente a
descrivere l’accaduto, essendo peraltro concordante con la relazione allegata. Non sussistono, inoltre, i
presupposti per rilevare ulteriori responsabilità, in capo ad altri tesserati della società Atletico Pagani, in tal
senso deponendo sia il referto arbitrale, sia il supplemento, sia la relazione già richiamata. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società Pratole Sporting Club; dispone addebitarsi la tassa
reclamo, non versta, sul conto della società reclamante.