COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 62 del 14 gennaio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 38. DE

COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul

Comunicato Ufficiale n. 62 del 14 gennaio 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

38. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CALCIO EUROPA SOCIAL CLUB – GARA CALCIO EUROPA S.C. /

VILLA LITERNO DEL 5.12.2009 – 1^ CAT.

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, l’art. 19

del Codice di Giustizia Sportiva, al comma 4, lettera d), prevede la sanzione minima di otto giornate di

squalifica, a carico del calciatore che abbia osservato condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara. Il

tentativo di aggressione all’arbitro, evento non verficatosi soltanto perché il calciatore è stato fermato dai

compagni di squadra, deve ritenersi a tutti gli effetti rientrante nella fattispecie, di cui alla norma

precedentemente citata. Questa Commissione ritiene, altresì, che eventuali motivi di equità possano trovare

applicazione solo nel caso in cui un’altra decisione possa essere ritenuta congrua e, quindi, non inferiore

alla quantificazione, di cui al già citato art. 19, comma 4, lettera d), del Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M.

DELIBERA

di rigettare il reclamo proposto dalla società reclamante; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non

versta, sul conto della società Calcio Europa Social Club.

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