COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 62 del 14 gennaio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 39. DE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 62 del 14 gennaio 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
39. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SANTA TERESA – GARA VIGOR CASTELLABATE / SANTA
TERESA DEL 15.11.2009 – 2^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ascoltata, nella persona del suo rappresentante, la società
ricorrente, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; audito l’arbitro a chiarimenti, rileva la
parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, dalle dichiarazioni rese dall’arbitro, e dalle
puntualizzazioni della società ricorrente, in sede di audizione, nonché dall’istruzione del fascicolo, si evince
che esistono i presupposti per ridurre parzialmente, fino a tutto il 14.01.2010, la squalifica inflitta, dal Primo
Giudice, a carico del calciatore Amoroso Marco. P.Q.M.
DELIBERA
in parziale accoglimento del reclamo presentato dalla società Santa Teresa, di ridurre la squalifica, a
carico del calciatore Amoroso Marco, fino al 14.01.2010; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo,
non versata.