COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 62 del 14 gennaio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 39. DE

COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul

Comunicato Ufficiale n. 62 del 14 gennaio 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

39. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SANTA TERESA – GARA VIGOR CASTELLABATE / SANTA

TERESA DEL 15.11.2009 – 2^ CAT.

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ascoltata, nella persona del suo rappresentante, la società

ricorrente, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; audito l’arbitro a chiarimenti, rileva la

parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, dalle dichiarazioni rese dall’arbitro, e dalle

puntualizzazioni della società ricorrente, in sede di audizione, nonché dall’istruzione del fascicolo, si evince

che esistono i presupposti per ridurre parzialmente, fino a tutto il 14.01.2010, la squalifica inflitta, dal Primo

Giudice, a carico del calciatore Amoroso Marco. P.Q.M.

DELIBERA

in parziale accoglimento del reclamo presentato dalla società Santa Teresa, di ridurre la squalifica, a

carico del calciatore Amoroso Marco, fino al 14.01.2010; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo,

non versata.

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