COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 64 del 21 gennaio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 43
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 64 del 21 gennaio 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
43. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO GOLDEN CAIAZZO PIANA – GARA VIRTUS CARANO / GOLDEN
CAIAZZO PIANA DEL 5.12.2009 – 1^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo; sentita, nella persona del suo rappresentante, la società, che
aveva formalizzato rituale richiesta di audizione; sentito l’arbitro a chiarimenti; preso preliminarmente atto
che, nella sua decisione del 21.12.2009, questa medesima C.D.T. aveva disposto lo stralcio relativo
all’impugnazione delle sanzioni a carico del calciatore Biasucci Giovanni Pietro, rinviando alla riunione
dell’11.01.2010, previa convocazione ed audizione dell’arbitro e del presidente della società reclamante, la
decisione in ordine alla richiesta di riduzione della squalifica a carico del calciatore Ventriglia Lorenzo; tanto
premesso, questa C.D.T. osserva quanto segue: dall’esame degli atti ufficiali, nonché dall’audizione del
direttore di gara, in data 11.01.2010, nonché del rappresentante della società reclamante, in data odierna,
si rileva, preliminarmente, che la squalifica al calciatore Ventriglia Lorenzo, per mero errore materiale, è
stata indicata, nel Comunicato Ufficiale n. 54 dell’11.12.2009, pag. 1062, fino al 4.02.2010, in luogo
dell’effettiva data di termine del provvedimento (4.12.2010). Nel merito, questa Commissione, preso atto
delle predette dichiarazioni rese dall’arbitro e dalla società reclamante, in sede di audizione, rileva che,
sebbene il nominato calciatore Ventriglia abbia assunto, nei confronti del direttore di gara, un atteggiamento
obiettivamente meritevole di adeguata sanzione, la squalifica inflitta in prime cure appare sproporzionata,
per eccesso, rispetto all’effettiva entità del fatto commesso. P.Q.M.
DELIBERA
in parziale accoglimento del reclamo presentato dalla società reclamante, di ridurre la squalifica, a
carico del calciatore Lorenzo Ventriglia, a tutto il 30.06.2010; in ordine alla tassa reclamo, dispone la
revoca dell’erroneo provvedimento di addebito, di cui al C.U. n. 59 del 30.12.2009, pag. 1229.