COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 64 del 21 gennaio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 43

COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul

Comunicato Ufficiale n. 64 del 21 gennaio 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

43. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO GOLDEN CAIAZZO PIANA – GARA VIRTUS CARANO / GOLDEN

CAIAZZO PIANA DEL 5.12.2009 – 1^ CAT.

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo; sentita, nella persona del suo rappresentante, la società, che

aveva formalizzato rituale richiesta di audizione; sentito l’arbitro a chiarimenti; preso preliminarmente atto

che, nella sua decisione del 21.12.2009, questa medesima C.D.T. aveva disposto lo stralcio relativo

all’impugnazione delle sanzioni a carico del calciatore Biasucci Giovanni Pietro, rinviando alla riunione

dell’11.01.2010, previa convocazione ed audizione dell’arbitro e del presidente della società reclamante, la

decisione in ordine alla richiesta di riduzione della squalifica a carico del calciatore Ventriglia Lorenzo; tanto

premesso, questa C.D.T. osserva quanto segue: dall’esame degli atti ufficiali, nonché dall’audizione del

direttore di gara, in data 11.01.2010, nonché del rappresentante della società reclamante, in data odierna,

si rileva, preliminarmente, che la squalifica al calciatore Ventriglia Lorenzo, per mero errore materiale, è

stata indicata, nel Comunicato Ufficiale n. 54 dell’11.12.2009, pag. 1062, fino al 4.02.2010, in luogo

dell’effettiva data di termine del provvedimento (4.12.2010). Nel merito, questa Commissione, preso atto

delle predette dichiarazioni rese dall’arbitro e dalla società reclamante, in sede di audizione, rileva che,

sebbene il nominato calciatore Ventriglia abbia assunto, nei confronti del direttore di gara, un atteggiamento

obiettivamente meritevole di adeguata sanzione, la squalifica inflitta in prime cure appare sproporzionata,

per eccesso, rispetto all’effettiva entità del fatto commesso. P.Q.M.

DELIBERA

in parziale accoglimento del reclamo presentato dalla società reclamante, di ridurre la squalifica, a

carico del calciatore Lorenzo Ventriglia, a tutto il 30.06.2010; in ordine alla tassa reclamo, dispone la

revoca dell’erroneo provvedimento di addebito, di cui al C.U. n. 59 del 30.12.2009, pag. 1229.

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