COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 64 del 21 gennaio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 44

COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul

Comunicato Ufficiale n. 64 del 21 gennaio 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

44. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SPORTING QUALIANO – GARA ATLETICO GIUGLIANO /

SPORTING QUALIANO DEL 20.12.2009 – 1^ CAT.

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione, in merito alle

richieste avanzate a favore dei calciatori tesserati Miele Gennaro e Napolano Salvatore. Ed invero, nessun

supporto hanno avuto le dichiarazioni contenute nell’atto di reclamo, secondo il quale “al termine della gara

si è avuto solo un franco e vivace dialogo col direttore di gara e null’altro”. A maggiore ragione,

l’infondatezza del reclamo si evidenzia al cospetto dell’inequivoco tenore del referto arbitrale (con

particolare riferimento al supplemento di rapporto), nel quale non solo sono stati individuati,

specificatamente, i calciatori sanzionati (nonostante il secondo di essi si fosse tolto la maglietta al fine di

impedire il riconoscimento), ma sono anche state riportate le frasi ingiuriose pronunciate dal primo, tra i due

calciatori nominati in premessa. Le condotte in parola appaiono, peraltro, di tale gravità, da essere

assolutamente immeritevoli di riduzione. P.Q.M.

DELIBERA

di rigettare il reclamo presentato dalla società reclamante in merito alla squalifica dei calciatori

Miele Gennaro e Napolano Salvatore; stralcia la posizione del calciatore Zincarelli Salvatore (per la

quale la società ha avanzato l’ipotesi di un errore di identificazione da parte del direttore di gara) e

dell’allenatore Alaimo Matteo, rinviando la decisione nella riunione del 25.01.2010 all’esito della

opportuna convocazione dell’arbitro a chiarimenti; in attesa delle determinazioni sulle posizioni

soggettive innanzi richiamate, nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.

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