COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 64 del 21 gennaio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 44
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 64 del 21 gennaio 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
44. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SPORTING QUALIANO – GARA ATLETICO GIUGLIANO /
SPORTING QUALIANO DEL 20.12.2009 – 1^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione, in merito alle
richieste avanzate a favore dei calciatori tesserati Miele Gennaro e Napolano Salvatore. Ed invero, nessun
supporto hanno avuto le dichiarazioni contenute nell’atto di reclamo, secondo il quale “al termine della gara
si è avuto solo un franco e vivace dialogo col direttore di gara e null’altro”. A maggiore ragione,
l’infondatezza del reclamo si evidenzia al cospetto dell’inequivoco tenore del referto arbitrale (con
particolare riferimento al supplemento di rapporto), nel quale non solo sono stati individuati,
specificatamente, i calciatori sanzionati (nonostante il secondo di essi si fosse tolto la maglietta al fine di
impedire il riconoscimento), ma sono anche state riportate le frasi ingiuriose pronunciate dal primo, tra i due
calciatori nominati in premessa. Le condotte in parola appaiono, peraltro, di tale gravità, da essere
assolutamente immeritevoli di riduzione. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo presentato dalla società reclamante in merito alla squalifica dei calciatori
Miele Gennaro e Napolano Salvatore; stralcia la posizione del calciatore Zincarelli Salvatore (per la
quale la società ha avanzato l’ipotesi di un errore di identificazione da parte del direttore di gara) e
dell’allenatore Alaimo Matteo, rinviando la decisione nella riunione del 25.01.2010 all’esito della
opportuna convocazione dell’arbitro a chiarimenti; in attesa delle determinazioni sulle posizioni
soggettive innanzi richiamate, nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.