COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 64 del 21 gennaio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 45. DE

COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul

Comunicato Ufficiale n. 64 del 21 gennaio 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

45. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL CAMPOS – GARA SAN GIOVANNI BATTISTA / REAL

CAMPOS DEL 15.11.2009 – 1^ CAT.

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, dalla

lettura accurata del reclamo proposto non si evince alcun elemento che possa confutare quanto riportato

dall’arbitro nel proprio referto di gara che è, per giurisprudenza sportiva, fonte privilegiata di prova. Quanto

alla commisurazione della pena, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale, nei confronti del

calciatore De Riggi Pietro, appare proporzionata ed equa, rispetto alla gravità dei fatti commessi. P.Q.M.

DELIBERA

di rigettare il reclamo presentato dalla società reclamante; dispone addebitarsi la tassa reclamo,

non versata, sul conto della società Real Campos.

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