COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 64 del 21 gennaio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 46. DE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 64 del 21 gennaio 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
46. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SCAMPIA – GARA SCAMPIA / MUGNANO DEL 20.12.2009 – 1^
CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, dalla
lettura del reclamo proposto non si evince alcun elemento che possa confutare quanto riportato dall’arbitro
nel proprio referto di gara che è, per giurisprudenza sportiva, fonte privilegiata di prova. Per quel che
concerne la commisurazione della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale, nei confronti del
calciatore Finizio Salvatore, essa appare – ad avviso di questa C.D.T. – proporzionata ed equa, rispetto alla
gravità dei fatti addebitati al nominato calciatore. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo presentato dalla società reclamante; dispone addebitarsi la tassa reclamo,
non versata, sul conto della società Scampia.