COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 64 del 21 gennaio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 50. DE

COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul

Comunicato Ufficiale n. 64 del 21 gennaio 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

50. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO FORINESE – GARA E. RENZULLI SAN MICHELE / FORINESE DEL

19.12.2009 – 2^ CAT.

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, preso atto della rinuncia, da parte della società reclamante,

all’audizione presso questa C.D.T., pur ritualmente richiesta, rileva la parziale fondatezza dell’atto di

impugnazione. Invero, dalla lettura accurata del reclamo proposto, nonché dal referto di gara, emerge che

le punizioni inflitte dal G.S.T., a carico dei calciatori Irollo Ivan, Venezia Antonio e De Filippis Gennaro, sulla

base di una valutazione obiettiva, sono da considerare commisurate per eccesso, in proporzione all’effettiva

gravità dei fatti commessi. Questa C.D.T., così riformando le impugnate decisioni, determina come segue le

squalifiche a carico dei nominati calciatori: Irollo Ivan, fino al 10.03.2010; Venezia Antonio, fino al

10.02.2010; De Filippis Gennaro, fino al 30.01.2010. Quanto alle impugnazioni delle inibizioni a carico del

dirigente, sig. Iannaccone Francois, e del massaggiatore, sig. Esposito Carmine, questa C.D.T. ritiene che

le relative sanzioni debbano essere confermate, in quanto commisurate con equità dal Giudice Sportivo di

prime cure. P.Q.M.

DELIBERA

in parziale accoglimento del reclamo presentato dalla società reclamante, di ridurre, come di

seguito specificato, le squalifiche a carico dei calciatori: Irollo Ivan, fino al 10.03.2010; Venezia

Antonio, fino al 10.02.2010; De Filippis Gennaro, fino al 30.01.2010; di confermare nel resto; nulla

dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.

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