COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 67 del 28 Gennaio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 53. D

COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul

Comunicato Ufficiale n. 67 del 28 Gennaio 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

53. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SPORTING QUALIANO – GARA CALCIO ATL. GIUGLIANO /SPORTING QUALIANO DEL 20.12.2009 – 1^ CAT.

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo; sentita, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva formalizzato rituale richiesta di audizione; sentito l’arbitro a chiarimenti; preso preliminarmente atto che, nella sua decisione del 18.01.2010, questa medesima C.D.T. aveva disposto lo stralcio relativo all’impugnazione delle sanzioni a carico dei calciatori Miele Gennaro e Napolano Salvatore, rinviando alla riunione del 25.01.2010, previa convocazione ed audizione dell’arbitro, la decisione in ordine alle richieste di annullamento della squalifica a carico del calciatore Zincarelli Salvatore (in relazione al quale la reclamante assume si sia trattato di errore di persona, da parte dell’arbitro) e di riduzione della squalifica a carico dell’allenatore, sig. Matteo Alaimo; tanto premesso, questa C.D.T. osserva quanto segue: dall’esame degli atti ufficiali, ma ancor più chiaramente sulla base dell’audizione del direttore di gara, nella data dell’odierna riunione, risultano confermati appieno gli addebiti a carico dei tesserati, di cui alla disamina e discussione rinviata a questa medesima riunione. Invero, l’arbitro non soltanto ha confermato integralmente il referto di gara, ma ha ulteriormente precisato di aver ben individuato il calciatore Zincarelli Salvatore, sia per l’atteggiamento antisportivo tenuto per tutta la gara, sia perché si era tolta la maglietta a pochi metri di distanza dal direttore di gara, che aveva avuto, quindi, la possibilità di leggere il numero della maglia. Inoltre, l’arbitro ha confermato anche in ordine all’atteggiamento tenuto, a fine gara, dall’allenatore, sig. Alaimo Matteo. A seguito di tali dichiarazioni, confermative e chiarificatrici dei punti di cui al reclamo, si rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Quanto alla commisurazione delle sanzioni, la condotta dei due tesserati appare congruamente punita. P.Q.M.

DELIBERA

di rigettare il reclamo presentato dalla società reclamante; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Sporting Qualiano.

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