COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 68 del 04 Febbraio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 63.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 68 del 04 Febbraio 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
63. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ATLETICO STABIA 2008 – GARA CIRGOMME SPORTING CLUB /ATLETICO STABIA 2008 DEL 6.12.2009 – 2^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, sentito l’arbitro a chiarimenti, valutata la documentazione allegata dalla società reclamante al proprio atto d’impugnazione, rileva la parziale fondatezza del reclamo medesimo. Invero, il direttore di gara, in sede di audizione, pur confermando gli aspetti essenziali del suo referto, ha ridimensionato la gravità delle valutazioni espresse in ordine al comportamento del calciatore Velotto Marco. Nella valutazione globale, peraltro, deve tenersi conto della circostanza della qualifica di capitano, relativa al nominato calciatore. Tenute presenti le predette circostanze, questa C.D.T. ritiene di dover più equamente commisurare la sanzione, inflitta dal G.S.T. nei confronti del citato calciatore, con la riduzione a tutto il 28.02.2011. P.Q.M.
DELIBERA
in parziale accoglimento del reclamo presentato dalla società Atletico Stabia 2008, di ridurre al 28.02.2011 la squalifica a carico del calciatore Velotto Marco; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.