COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 68 del 04 Febbraio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 68 del 04 Febbraio 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
59. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO LIBERTAS STABIA – GARA ATLETICO NOLA / LIBERTAS STABIA DEL 24.01.2010 – ECCELLENZA
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, dalla lettura del reclamo non si evince alcun elemento che possa confutare quanto riportato dall’arbitro nel proprio referto di gara, che è, per giurisprudenza sportiva, fonte privilegiata di prova. Questa C.D.T. ritiene, pertanto, che la squalifica inflitta dal G.S.T., nei confronti del calciatore Montesanto Cataldo, appare proporzionata ed equa, rispetto alla gravità ed all’entità dei fatti commessi dal nominato calciatore. P.Q.M. DELIBERA
di rigettare il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata.