COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 68 del 04 Febbraio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 61.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 68 del 04 Febbraio 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
61. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL TRENTINARA – GARA REAL TRENTINARA / EVOLI
DELL’1.11.2009 – 1^ CAT. RECLAMO EVOLI – GARA REAL TRENTINARA / EVOLI DELL’1.11.2009 – 1^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letti i reclami ritualmente proposti dalle società in epigrafe (riuniti per
connessione), sentite, nella persona del suo rappresentante, le società, che avevano formalizzato rituale richiesta di audizione; sentito l’arbitro a chiarimenti; osserva: dall’esame degli atti ufficiali, ma ancor più chiaramente sulla base dell’audizione del direttore di gara, nella data dell’odierna riunione, risultano confermati appieno gli addebiti a carico delle società reclamanti. Invero, l’arbitro non soltanto ha confermato integralmente il referto di gara, ma ha ulteriormente precisato che il clima di tensione venuto a crearsi durante la rissa è scaturito dall’atteggiamento provocatorio tenuto da parte dell’assistente di parte della società Real Trentinara e dal folto numero di calciatori, di entrambe le società, che non indossavano più le magliette, all’evidente scopo di sottrarsi all’identificazione. P.Q.M. DELIBERA
di rigettare i reclami presentati dalle società reclamanti; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto delle società Real Trentinara ed Evoli.