COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 68 del 04 Febbraio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010– Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 68 del 04 Febbraio 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
62. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SAN GIOVANNI DI SAN GIORGIO – GARA SAN NICOLA 04 / SAN GIOVANNI DI SAN GIORGIO DEL 31.10.2009 – 2^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ascoltata, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; ascoltato l’arbitro a chiarimenti; tanto premesso, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, dalla lettura accurata del reclamo proposto, nonché dalle dichiarazioni rese dall’arbitro, è emerso che, sebbene l’allenatore della società ricorrente, sig. Francesca Silvio, abbia assunto, nei confronti dell’arbitro, un atteggiamento obiettivamente meritevole di censura e di adeguata sanzione, la punizione, come quantificata dal G.S.T., appare eccessiva in proporzione all’effettiva gravità dei fatti commessi. P.Q.M. DELIBERA
in parziale accoglimento del reclamo presentato dalla società reclamante, di ridurre la squalifica, a carico dell’allenatore Francesca Silvio, a tutto il 6.02.2010; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.