COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 70 del 11 Febbraio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 70 del 11 Febbraio 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
66. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ALBURNI ROCCADASPIDE – GARA SERRE / ALBURNI
ROCCADASPIDE DEL 6.12.2009 – PROMOZIONE
La C.D.T., letto il reclamo, in via preliminare ne rileva l’inammissibilità. Invero, la società ha spedito il
reclamo medesimo, a mezzo raccomandata postale, in data 13.01.2010, non rispettando, quindi, il termine
prescritto dall’art. 46, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva (settimo giorno successivo alla
pubblicazione del Comunicato Ufficiale). Nella fattispecie, la pubblicazione del menzionato Comunicato
Ufficiali è avvenuta l’11.12.2009, per cui il termine era fissato al 18.12.2009. P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto
della società Alburni Roccadaspide.