COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 70 del 11 Febbraio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6

COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul

Comunicato Ufficiale n. 70 del 11 Febbraio 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

66. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ALBURNI ROCCADASPIDE – GARA SERRE / ALBURNI

ROCCADASPIDE DEL 6.12.2009 – PROMOZIONE

La C.D.T., letto il reclamo, in via preliminare ne rileva l’inammissibilità. Invero, la società ha spedito il

reclamo medesimo, a mezzo raccomandata postale, in data 13.01.2010, non rispettando, quindi, il termine

prescritto dall’art. 46, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva (settimo giorno successivo alla

pubblicazione del Comunicato Ufficiale). Nella fattispecie, la pubblicazione del menzionato Comunicato

Ufficiali è avvenuta l’11.12.2009, per cui il termine era fissato al 18.12.2009. P.Q.M.

DELIBERA

di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto

della società Alburni Roccadaspide.

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