COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 72 del 18 Febbraio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale N

COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul

Comunicato Ufficiale n. 72 del 18 Febbraio 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

N. 06. DEF.TO P.F. - DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE

DI GIUSTIZIA SPORTIVA A CARICO DEL SIG. SALVATORE AVETA, (TESSERATO DELLA SOCIETÀ

BOYS CASERTA CALCIO), ARTT. 1, COMMI 1 E 5 E 3, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA

SPORTIVA ED ART. 61, DELLE NOIF; A CARICO DEL SIG. GIOVANNI SACCO, (CALCIATORE

TESSERATO DELLA SOCIETÀ BOYS CASERTA CALCIO), ARTT. 1, COMMI 1 E 5 E 3, COMMA 1, DEL

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. GINO GAROFALO (ARBITRO EFFETTIVO

DELLA SEZIONE A.I.A. DI TORRE DEL GRECO), ARTT. 1, COMMA 1, E 3, COMMA 1, DEL CODICE DI

GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETA’ BOYS CASERTA CALCIO, ART. 4, COMMA 2,

DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 9 dicembre 2009, che ha fatto seguito all’atto di deferimento

del Sig. Vice Procuratore Federale, avv. Giorgio Ricciardi, in data 28 ottobre 2009, protocollo 2212/1491, a

carico dei tesserati indicati in epigrafe e per le motivazioni in esse indicate; tanto premesso

OSSERVA:

alla riunione del 21 dicembre 2009 è risultato presente il solo deferito, sig. Gino Garofalo, Arbitro Effettivo

della Sezione A.I.A. di Torre del Greco. La C.D.T., preliminarmente, verificato che il sig. Gino Garofalo non

ha ricevuto, da parte della Sezione A.I.A. di Torre del Greco, l’atto di deferimento della Procura Federale, la

procedura è stata rinviata alla riunione dell’1.02.2010. Alla riunione dell’1 febbraio 2010 è presente il

deferito, sig. Gino Garofalo. Il rappresentante della Procura Federale, Sostituto avv. Alfredo Sorbo, preso

atto del patteggiamento proposto, ex artt. 23 e 24, dal sig. Gino Garofalo, nelle sue conclusioni ha chiesto,

per il deferito, un mese di inibizione. Inoltre, preso atto dell’assenza degli altri deferiti, sigg. Salvatore Aveta

e Giovanni Sacco, nonché della società Boys Caserta Calcio, sebbene ritualmente convocati, ritenendone

provata la colpevolezza (la società ed i deferiti, sigg. Aveta e Sacco, per rispondere della violazione dell’art.

81 N.O.I.F. – Adempinenti prima della gara –, nonché per aver contravvenuto ai principi di lealtà e

correttezza sportiva, ovvero in ragione dell’utilizzazione, nella gara Boys Caserta – Real Ortese, del

calciatore Sacco Giovanni, espulso nel corso della gara precedente e, quindi, con l’assoluta

consapevolezza, da parte della società, dell’illegittimità del suo impiego; l’arbitro, sig. Gino Garofalo, per

aver contravvenuto ai principi di lealtà e correttezza sportiva, in ragione della grave omissione – ancor più

da rimarcare, in considerazione della sua funzione di arbitro – dell’indicazione, nel suo referto di gara,

dell’espulsione del calciatore medesimo: al riguardo, questa C.D.T. ritiene, invero, che non possa di certo

essere considerata casuale coincidenza, determinata dalla “dimenticanza” invocata dal direttore di gara,

l’utilizzo del calciatore nella gara successiva e la preliminare omissione, nel referto di gara, dell’indicazione

dell’espulsione del calciatore medesimo), nelle sue conclusioni ha chiesto: per il sig. Salvatore Aveta,

tesserato per la società Boys Caserta Calcio, mesi due di inibizione; a carico del sig. Giovanni Sacco,

calciatore tesserato per la società Boys Caserta Calcio, la squalifica per due giornate di gare; a carico della

società Boys Caserta Calcio, l’ammenda di euro 1.000,00. Questa C.D.T., sentite le conclusioni della

Procura Federale, considerato che, in base al Codice di Giustizia Sportiva previgente, dagli atti documentali

acquisiti risulta, senza ombra di dubbio, la responsabilità dei sigg. Salvatore Aveta e Giovanni Sacco e della

società Boys Caserta Calcio, ritiene che il deferimento sia fondato e che, per l’effetto, debbano essere

confermate le sanzioni, così come chieste dal Sostituto Procuratore Federale, avv. Alfredo Sorbo, nonché

debba essere confermata la sanzione, così come patteggiata, ai sensi dei richiamati artt. 23 e 24 C.G.S.,

tra la parte deferita, l’arbitro sig. Gino Garofalo, ed il sostituto Procuratore Federale: ovvero, a carico del

sig. Salvatore Aveta, mesi due di inibizione; a carico del sig. Giovanni Sacco, due giornate di squalifica; a

carico della società Boys Caserta Calcio, l’ammenda di euro 1.000,00; a carico del sig. Gino Garofalo, mesi

uno di inibizione.

DELIBERA

in esito del deferimento in esame, di infliggere ai tesserati della società Boys Caserta Calcio le

seguenti sanzioni: a carico del sig. Salvatore Aveta, due mesi di inibizione; a carico del sig.

Giovanni Sacco, due giornate di squalifica; a carico della società Boys Caserta Calcio, l’ammenda di

euro 1.000,00; a carico del sig. Ginno Garofalo, arbitro effettivo della sezione A.I.A. di Torre del Greco, l’inibizione per mesi uno.

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