COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 74 del 25 Febbraio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 7

COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul

Comunicato Ufficiale n. 74 del 25 Febbraio 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

75. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SPORTING GRIFO CAMPANIA – GARA SPORTING GRIFO

CAMPANIA / EVERGREEN SANT’AGNELLO DEL 14.02.2010 – 2^ CAT.

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, osserva, in ordine alla parte avente ad oggetto la richiesta di

riduzione della squalifica, per due giornate di gara, a carico dei calciatori Liguori Andrea e Gargiulo

Piermario, che l’impugnazione in argomento è da considerare inammissibile, in base a quanto disposto

dall’art. 45, comma 3, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva. In ordine all’impugnazione della sanzione

pecuniaria di euro 85,00, a carico della società reclamante, questa Commissione ne giudica congrua ed

equa la quantificazione, rispetto all’entità dei fatti commessi dalla società reclamante. P.Q.M.

DELIBERA

di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società reclamante nella parte riguardante la

squalifica a carico dei calciatori Liguori Andrea e Gargiulo Piermario; di rigettare il reclamo nella

parte riguardante l’atto di impugnazione della sanzione pecuniaria; dispone addebitarsi la tassa

reclamo, non versata, sul cionto della società Sporting Grifo Campania.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it