COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 74 del 25 Febbraio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 7
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 74 del 25 Febbraio 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
75. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SPORTING GRIFO CAMPANIA – GARA SPORTING GRIFO
CAMPANIA / EVERGREEN SANT’AGNELLO DEL 14.02.2010 – 2^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, osserva, in ordine alla parte avente ad oggetto la richiesta di
riduzione della squalifica, per due giornate di gara, a carico dei calciatori Liguori Andrea e Gargiulo
Piermario, che l’impugnazione in argomento è da considerare inammissibile, in base a quanto disposto
dall’art. 45, comma 3, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva. In ordine all’impugnazione della sanzione
pecuniaria di euro 85,00, a carico della società reclamante, questa Commissione ne giudica congrua ed
equa la quantificazione, rispetto all’entità dei fatti commessi dalla società reclamante. P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società reclamante nella parte riguardante la
squalifica a carico dei calciatori Liguori Andrea e Gargiulo Piermario; di rigettare il reclamo nella
parte riguardante l’atto di impugnazione della sanzione pecuniaria; dispone addebitarsi la tassa
reclamo, non versata, sul cionto della società Sporting Grifo Campania.