COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 74 del 25 Febbraio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 7

COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul

Comunicato Ufficiale n. 74 del 25 Febbraio 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

77. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL VAIRANO SCALO – GARA REAL TEANO / REAL VAIRANO

SCALO DEL 29.11.2009 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CASERTA

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva l’inammissibilità dell’atto. Invero, il reclamo è stato

sottoscritto dal presidente della società, sig. Scalera Thomas, il quale, alla data della spedizione postale del

suddetto ricorso, risultava inibito fino a tutto il 21.03.2010 (sanzione pubblicata sul Comunicato Ufficiale,

della Delegazione Provinciale di Caserta, n. 18 del 28.01.2010, alla pag. 410). Deve, sul punto, richiamarsi

la prescrizione di cui all’art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva, in ragione della quale l’inibizione comporta il

divieto a rappresentare la società nell’ambito dell’ordinamento sportivo. P.Q.M.

DELIBERA

in dichiarare inammissibile il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto

della società Real Vairano Scalo.

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