COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 74 del 25 Febbraio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 7
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 74 del 25 Febbraio 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
77. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL VAIRANO SCALO – GARA REAL TEANO / REAL VAIRANO
SCALO DEL 29.11.2009 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CASERTA
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva l’inammissibilità dell’atto. Invero, il reclamo è stato
sottoscritto dal presidente della società, sig. Scalera Thomas, il quale, alla data della spedizione postale del
suddetto ricorso, risultava inibito fino a tutto il 21.03.2010 (sanzione pubblicata sul Comunicato Ufficiale,
della Delegazione Provinciale di Caserta, n. 18 del 28.01.2010, alla pag. 410). Deve, sul punto, richiamarsi
la prescrizione di cui all’art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva, in ragione della quale l’inibizione comporta il
divieto a rappresentare la società nell’ambito dell’ordinamento sportivo. P.Q.M.
DELIBERA
in dichiarare inammissibile il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto
della società Real Vairano Scalo.