COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 74 del 25 Febbraio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 7

COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul

Comunicato Ufficiale n. 74 del 25 Febbraio 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

78. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL PERDIFUMO 2008 – GARA REAL PERDIFUMO 2008 /SANMAURESE DEL 17.01.2010 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ascoltata, nella persona del suo rappresentante, la società,

che aveva presentato regolare richiesta di audizione, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione.

Invero, il calciatore della società reclamante, sig. Mondelli Giuseppe, ha commesso un fallo da tergo ed ha

attinto un calciatore avversario con un gesto antisportivo. Per tali motivi, questa Commissione ritiene che la

sanzione debba essere riformata in termini proporzionati alla reale entità dei fatti verificatisi, nel senso della

riduzione della squalifica a carico del menzionato calciatore. Parimenti si ritiene di poter ridurre la squalifica

al calciatore Ruocco Vito per essere stato sì presente ai fatti accaduti ma di non aver materialmente

aggredito i calciatori avversari perpetrato soprattutto da due sostenitori della società reclamante. Questa

Commissione ritiene che si possa ridurre la squalifica, inflitta a carico dell’assistente di parte, sig. Pisano

Raffaele, il quale è entrato nello spogliatoio dell’arbitro ed ha solo chiesto, concitatamente, quello che era

successo in campo. Infine, si è verificato l’invasione di campo di solo due sostenitori della società

reclamante per cui esistono i presupposti per la riduzione della squalifica del campo e relativa ammenda, a

carico della società. Tuttavia, tali sanzioni debbono essere riportate nei limiti equitativi e quindi suscettibili di

riduzione. P.Q.M.

DELIBERA

in parziale accoglimento del reclamo, di ridurre le sanzioni, come di seguito specificato: a carico del

calciatore Mondelli Giuseppe, a tutto il 30.09.2010: a carico del calciatore Ruocco Vito, a tutto il

30.04.2010; a carico dell’assistente di parte, sig. Pisano Raffele, a tutto il 31.03.2010; la squalifica

del campo a tutto il 31.03.2010; l’ammenda ad euro 150,00; nulla dispone in ordine alla tassa

reclamo, non versata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it