COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 74 del 25 Febbraio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 74. D

COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul

Comunicato Ufficiale n. 74 del 25 Febbraio 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

74. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO RISTOR LETTERE – GARA REAL ATL. SAVOIA / RISTOR LETTERE

DEL 12.09.2009 – PROMOZIONE

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell’atto. Invero, a riguardo del primo

punto del ricorso, si evidenzia la precisazione di cui alla pag. 1671 del C.U. n. 72 del 18.02.2010 del C.R.

Campania. Dalla richiamata nota si evince la non obbligatorietà del preannuncio di reclamo, peraltro in

conformità alle precedenti disposizioni che regolano la fattispecie, in materia di posizioni irregolari dei

calciatori. Quindi, deve giudicarsi ineccepibile l’interpretazione regolamentare del Giudice Sportivo

Territoriale. In relazione al secondo punto del reclamo, si rileva che l’atto impugnato è stato correttamente

inviato, a mezzo raccomandata postale (in corretto adempimento, dunque, dell’obbligo prescritto a carico

della società reclamante), all’indirizzo della società Ristor Lettere, depositato presso il Comitato Regionale

Campania. P.Q.M.

DELIBERA

di rigettare il reclamo, confermando le decisioni del G.S.T.; dispone addebitarsi la tassa reclamo,

non versata, sul conto della società Ristor Lettere.

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