COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 76 del 04 Marzo 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale N. 0
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 76 del 04 Marzo 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
N. 08. DEF.TO P.F. - DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE
DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. CIRO ANNUNZIATA, (GIA’ PRESIDENTE DELLA
SOCIETÀ A.S.D. PIETRASTORNINA), EX ART. 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, IN
RELAZIONE AGLI ARTT, 95, COMMA 8, E 100, COMMI 3 E 4 DELLE NOIF; A CARICO DEL SIG.
PASQUALE DI DONATO (ALL’EPOCA DEI FATTI VICE PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D.
PIETRASTORNINA), EX ART. 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, IN RELAZIONE AGLI ARTT, 95,
COMMA 8, E 100, COMMI 3 E 4, DELLE NOIF
La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 7 dicembre 2009, che ha fatto seguito all’atto di deferimento
del Sig. Vice Procuratore Federale, dott. Giacchino Tornatore, in data 23 novembre 2009, protocollo
2857/985, a carico dei tesserati indicati in epigrafe e per le motivazioni in esse indicate; tanto premesso
OSSERVA:
alla riunione del 21 dicembre 2009 è risultato presente unl solo deferito, sig. Pasquale Di Donato, di cui
all’epigrafe. La C.D.T., preliminarmente, prende atto che il sig. Ciro Annunziata non ha ricevuto l’atto di
contestazione, in quanto esso la relativa spedizione è risultata in fase di lavorazione presso l’ufficio postale
di Monteforte Irpino. Di conseguenza, la procedura è stata rinviata alla riunione del 15.02.2010. Alla
riunione del 15 febbraio 2010 è di nuovo presente presente il deferito, sig. Pasquale Di Donato. Il
rappresentante della Procura Federale, Sostituto avv. Alfredo Sorbo, preso atto delle memorie difensive
depositate dal menzionato deferito, sig. Pasquale Di Donato, nelle sue conclusioni ha chiesto, a suo carico,
nove mesi di inibizione. Si è preso atto, Inoltre, dell’assenza dell’altro deferito, sig. Ciro Annunziata,
sebbene ritualmente convocato. La C.D.T. ha preso in esame le posizioni soggettive dei deferiti, sigg. Ciro
Annunziata e Pasquale Di Donato, chiamati a rispondere della violazione dell’art. 1 del Codice di Giustizia
Sportiva, in relazione agli artt. 95, comma 8 e 100, commi 3 e 4, delle N.O.I.F., per aver violato i principi di
lealtà, correttezza e probità nei rapporti riferibili all’attività sportiva, sottoscrivendo la lista di svincolo del
calciatore Siciliano Sabatino, pur essendo consapevoli che, alla data della firma, la società cedente non era
più giuridicamente esistente, a seguito della fusione della stessa con la società San Tommaso (con
conseguente creazione della nuova società, denominata San Tommaso Calcio). Al riguardo, sulla base
della relazione della Procura Federale, è risultato che anche il sig. Ciro Annunziata non era un dirigente in
carica, legittimato ad impegnare validamente la società nei rapporti con altre associazioni sportive, avendo,
oltretutto, agito nella sicura consapevolezza dell’invalidità del trasferimento innanzi segnalato. Deve
ulteriormente precisarsi che il sig. Ciro Annunziata ha violato l’art. 1, comma 3, C.G.S., per aver omesso di
presentarsi, senza giustificato motivo, al Collaboratore federale, benché da questi ritualmente convocato. Il
rappresentante della Procura Federale ha chiesto, nelle sue conclusioni, per il deferito innanzi citato, sig.
Ciro Annunziata, mesi dodici di inibizione. Questa C.D.T., sentite le conclusioni della Procura Federale,
considerato che, in base al Codice di Giustizia Sportiva previgente, dagli atti documentali acquisiti risulta,
senza ombra di dubbio, la responsabilità dei sigg. Ciro Annunziata e Pasquale Di Donato, ritiene che il
deferimento sia fondato e che, per l’effetto, debbano essere confermate le sanzioni, così come chieste dal
Sostituto Procuratore Federale, avv. Alfredo Sorbo, in considerazione della consapevolezza sia
dell’Annunziata che del Di Donato i quali, alla data della firma della lista di svincolo sia del calciatore
Siciliano Sabatino, sia dei calciatori Di Donato Davide (figlio di Di Donato Pasquale) e Di Pace Giuseppe,
erano consci che la società cedente non era più giuridicamente esistente, a seguito della cennata fusione
(la società A.S. Pietrastornina e la società San Tommaso, rispettivamente in data 6.06.2008 e 7.06.2008,
deliberavano di fondersi tra loro; in data 16.06.2008 le società deliberavano, in seduta congiunta, la fusione
medesima, dalla quale nasceva la A.C.D. San Tommaso Calcio. In data 3.07.2008 la F.I.G.C. ha ratificato
la fusione:medesima. In data 11.07.2008 il sig. Annunziata Ciro sottoscriveva la lista di svincolo innanzi
richiamata, trasmettendola al C.R. Campania. In data 17.07.2008 sono stati tesserati, a favore di altra
società, i predetti calciatori Di Pace Giuseppe e Di Donato Davide, a seguito del trasferimento sottoscritto
dal deferito Di Donato Pasquale. Quest’ultimo, nel corso della propria audizione, su domanda specifica del
Sostituto Procuratore Federale, avv. Raffaele Sorbo, ha ammesso che, prima del trasferimento dei
calciatori, “effettivamente” in data 25.06.2008 (si tenga conto, al riguardo, che la fusione è stata deliberata
in data antecedente, ovvero il 16.06.2008), unitamente ai sigg. Zaccaria Michelangelo e Cuciniello
Modestino, si era recato a depositare l’istanza di fusione, tra le società Pietrastornina e San Tommaso,
presso il C.R. Campania. Tale dichiarazione smentisce categoricamente l’assunto del Di Donato, il quale ha
sempre sostenuto di non aver partecipato ad alcuna riunione od assemblea avente ad oggetto la fusione e
di avere ignorato tale fusione tra le due società e di aver sottoscritto (non è chiaro se su delega dei poteri
del presidente Annunziata) il trasferimento in perfetta buona fede. Pertanto, è indubitabile, in ragione dei
fatti sopra indicati, la responsabilità di entrambi i deferiti, a carico di ciascuno dei quali va inflitta la sanzione
dell’inibizione, come già in precedenza quantificata: ovvero, a carico del sig. Ciro Annunziata, mesi dodici di
inibizione; a carico del sig. Di Donato Pasquale, mesi nove di inibizione.
DELIBERA
in esito del deferimento in esame, di infliggere le seguenti sanzioni: a carico del sig. Ciro
Annunziata, dodici mesi di inibizione; a carico del sig. Pasquale Di Donato, nove mesi di inibizione.